Relata di notifica
La relata di notifica è l’atto redatto dall’ufficiale giudiziario che attesta le modalità con cui è stata eseguita una notifica.
La relata di notifica ha funzione certificativa e documentale all’interno del procedimento notificatorio.
La relata di notifica è disciplinata dagli articoli 148 e seguenti del Codice di Procedura Civile italiano.
La relata di notifica deve essere redatta in forma scritta e deve contenere specifici elementi obbligatori.
La relata di notifica deve indicare il giorno, l’ora e il luogo della notificazione.
La relata di notifica deve indicare le generalità del destinatario e la modalità con cui è avvenuta la consegna dell’atto.
La relata di notifica deve contenere il nominativo e la qualifica dell’ufficiale notificante.
L’ufficiale giudiziario deve sottoscrivere la relata di notifica con firma autografa o digitale, a seconda del formato.
La relata di notifica è parte integrante dell’atto notificato e ne completa la validità formale.
La relata di notifica costituisce prova legale fino a querela di falso.
In caso di notifica a mezzo posta, la relata è sostituita dall’avviso di ricevimento firmato dal destinatario.
In caso di notifica a mezzo PEC, la relata è costituita dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’omissione o l’irregolarità della relata di notifica può determinare la nullità della notificazione.
La nullità della relata può essere sanata se il destinatario ha comunque ricevuto l’atto senza pregiudizio.
La relata di notifica deve essere materialmente unita all’atto notificato o inserita nel fascicolo processuale.
La relata di notifica è richiesta per ogni tipo di atto giudiziario che necessiti comunicazione formale.
La relata può contenere annotazioni aggiuntive nel caso di notifiche effettuate a soggetti irreperibili o domiciliati altrove.
La relata di notifica assume particolare rilievo ai fini della decorrenza dei termini processuali.