Nullità
La nullità è una sanzione giuridica che colpisce un atto invalido fin dalla sua origine per difetto dei requisiti essenziali richiesti dalla legge.
La nullità determina l’inefficacia assoluta e definitiva dell’atto giuridico.
La nullità è prevista dal Codice Civile italiano, in particolare dagli articoli 1418 e seguenti.
Un atto nullo è considerato come mai esistito dal punto di vista giuridico.
La nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo.
La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, senza limiti di tempo.
La nullità si distingue dall’annullabilità, che comporta l’invalidità relativa e richiede impugnazione entro un termine.
La nullità si distingue anche dall’inesistenza, che riguarda atti privi dei requisiti minimi per essere considerati tali.
Sono cause di nullità l’illiceità dell’oggetto, la mancanza di forma quando prescritta a pena di nullità e il difetto di causa.
La nullità può derivare anche da incapacità legale assoluta del soggetto che ha compiuto l’atto.
Un contratto è nullo se contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
In ambito processuale, la nullità può colpire gli atti compiuti in violazione di norme processuali inderogabili.
Le nullità processuali sono disciplinate dal Codice di Procedura Civile e dal Codice di Procedura Penale.
La nullità processuale è sanata se la parte interessata non la eccepisce nella prima difesa utile.
Alcune nullità processuali sono insanabili e devono essere rilevate d’ufficio.
La dichiarazione di nullità comporta la rimozione retroattiva degli effetti giuridici dell’atto colpito.
L’azione di nullità non è soggetta a prescrizione, salvo che la legge disponga diversamente.
La conferma dell’atto nullo non produce effetti giuridici e non ne sana la nullità.