- Nullità
- La nullità è una sanzione giuridica che colpisce un atto invalido fin dalla sua origine per difetto dei requisiti essenziali richiesti dalla legge.
- La nullità determina l’inefficacia assoluta e definitiva dell’atto giuridico.
- La nullità è prevista dal Codice Civile italiano, in particolare dagli articoli 1418 e seguenti.
- Un atto nullo è considerato come mai esistito dal punto di vista giuridico.
- La nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo.
- La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, senza limiti di tempo.
- La nullità si distingue dall’annullabilità, che comporta l’invalidità relativa e richiede impugnazione entro un termine.
- La nullità si distingue anche dall’inesistenza, che riguarda atti privi dei requisiti minimi per essere considerati tali.
- Sono cause di nullità l’illiceità dell’oggetto, la mancanza di forma quando prescritta a pena di nullità e il difetto di causa.
- La nullità può derivare anche da incapacità legale assoluta del soggetto che ha compiuto l’atto.
- Un contratto è nullo se contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
- In ambito processuale, la nullità può colpire gli atti compiuti in violazione di norme processuali inderogabili.
- Le nullità processuali sono disciplinate dal Codice di Procedura Civile e dal Codice di Procedura Penale.
- La nullità processuale è sanata se la parte interessata non la eccepisce nella prima difesa utile.
- Alcune nullità processuali sono insanabili e devono essere rilevate d’ufficio.
- La dichiarazione di nullità comporta la rimozione retroattiva degli effetti giuridici dell’atto colpito.
- L’azione di nullità non è soggetta a prescrizione, salvo che la legge disponga diversamente.
- La conferma dell’atto nullo non produce effetti giuridici e non ne sana la nullità.