Pagare in ritardo una rata o una fattura è qualcosa che, purtroppo, capita a molte famiglie. Per il diritto però il semplice ritardo non produce sempre le stesse conseguenze. Spesso serve un passaggio formale perché quel ritardo diventi «mora» e cominci a costare: la costituzione in mora, che nel linguaggio comune si chiama messa in mora.
Che cos’è la messa in mora
La messa in mora è la richiesta formale con cui il creditore chiede al debitore di adempiere. Il codice civile richiede una sola condizione di forma: il debitore è costituito in mora «mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto».
Non servono formule particolari. Possono valere una raccomandata con ricevuta di ritorno, una PEC o la lettera di un avvocato. Contano tre cose: che sia scritta, che chieda in modo chiaro il pagamento e che arrivi al debitore. Una telefonata o un sollecito a voce, invece, non bastano.
Vale anche il contrario. Il debitore non può essere considerato in mora se ha offerto per tempo la prestazione dovuta e il creditore l’ha rifiutata senza un motivo legittimo.
Quando non serve: la mora automatica
In alcuni casi il debitore è in mora anche senza ricevere alcuna richiesta. Il codice civile ne indica tre.
- Debito che nasce da un fatto illecito, per esempio il risarcimento di un danno causato a qualcuno.
- Debitore che ha dichiarato per iscritto di non voler pagare.
- Termine scaduto, quando il pagamento va fatto al domicilio del creditore. Per le somme di denaro, capire se ci si trova in questo caso dipende anche da come è determinato l’importo: è un punto tecnico da valutare caso per caso. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi sono in mora solo dopo una richiesta scritta e trascorsi otto giorni.
Anche nei rapporti commerciali tra imprese, e tra imprese e pubblica amministrazione, una legge speciale fa decorrere gli interessi di mora senza bisogno di una richiesta formale.
Cosa succede dopo la messa in mora
La messa in mora produce tre effetti principali.
1. Gli interessi di mora. Per i debiti in denaro, dal giorno della mora sono dovuti gli interessi legali. Sono dovuti anche se prima non lo erano e anche se il creditore non prova di aver subito un danno. Il tasso legale è fissato ogni anno dal Ministero dell’Economia: dal 1° gennaio 2026 è l’1,60% annuo. Se il contratto prevedeva già interessi più alti di quello legale, gli interessi di mora sono dovuti nella stessa misura. Il creditore può chiedere un risarcimento ulteriore se dimostra un danno maggiore, ma non quando il contratto aveva già fissato la misura degli interessi di mora.
C’è poi un passaggio che molti non conoscono. Se il contratto non dice nulla sul tasso, dal momento in cui il creditore fa causa il tasso legale cambia. Diventa quello previsto dalla legge speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
2. Il rischio passa al debitore. Se il debitore in mora non può più adempiere per una causa che non dipende da lui, non è comunque liberato. Fa eccezione il caso in cui provi che la cosa dovuta sarebbe andata perduta anche presso il creditore.
3. Si interrompe la prescrizione. Un atto che costituisce in mora il debitore interrompe la prescrizione, e il conto degli anni ricomincia da capo. È il motivo per cui i creditori inviano lettere di messa in mora anche a distanza di anni: servono a non perdere il credito.
Se arriva una lettera di messa in mora
Ricevere una messa in mora non vuol dire essere già sotto pignoramento. È una richiesta, non un titolo esecutivo. Per arrivare al recupero forzato il creditore deve ottenere, per esempio, una sentenza o un decreto ingiuntivo. Ignorarla però è una scelta rischiosa.
- Leggere chi scrive e cosa chiede. Il creditore, l’importo, da quale contratto o fattura nasce il debito, il termine indicato per pagare.
- Controllare i conti. Capitale, interessi e spese, e da quale data sono calcolati gli interessi.
- Verificare le date. Quando è scaduto il debito e se nel frattempo la prescrizione era già maturata. Una lettera non fa “rivivere” un credito già prescritto.
- Rispondere per iscritto se l’importo non è dovuto o è sbagliato, conservando la prova dell’invio.
- Valutare un accordo se il debito è dovuto ma non si riesce a pagarlo tutto e subito.
Quando le richieste si accumulano e il reddito non basta più, la singola lettera è il sintomo di un problema più ampio. In quel caso è utile rivolgersi a un professionista o a un Organismo di composizione della crisi (OCC) per valutare le procedure previste per il sovraindebitamento.
Questo articolo offre informazioni generali e non sostituisce la valutazione del singolo caso.