Ricevere una telefonata, una lettera o una PEC che sollecita il pagamento di un debito è un’esperienza comune a molte famiglie italiane. Ma cosa significa esattamente che un’attività di recupero crediti è “stragiudiziale”? E soprattutto: fin dove può spingersi il creditore prima di sconfinare nell’illecito?
Cosa significa “stragiudiziale”
Il termine stragiudiziale indica tutto ciò che avviene fuori dalle aule di tribunale, senza il coinvolgimento di un giudice. Nel recupero crediti, la fase stragiudiziale è quella che precede (ed è alternativa a) un’eventuale azione legale: telefonate, lettere di sollecito, diffide, PEC, contatti diretti tra creditore (o società incaricata) e debitore, finalizzati a ottenere il pagamento spontaneo di quanto dovuto.
Si contrappone al recupero giudiziale, che prevede invece il ricorso a un decreto ingiuntivo, a un pignoramento o ad altre procedure esecutive regolate dal Codice di procedura civile (artt. 474 e ss.). La fase stragiudiziale è, in teoria, quella meno invasiva e più rapida: nella pratica, è anche quella dove si concentra il maggior numero di abusi, proprio perché priva del filtro di un’autorità giudiziaria.
È lecito chiedere il pagamento? Sì, ma con dei limiti
Sollecitare il pagamento di un credito legittimo è un diritto pieno del creditore, esercitabile direttamente o tramite una società di recupero crediti autorizzata (che deve essere in possesso della licenza prevista dall’art. 115 del TULPS). Il problema non è se si può chiedere, ma come.
La giurisprudenza ha tracciato negli anni una linea piuttosto netta. La Cassazione penale ha più volte ribadito che le telefonate insistenti e ripetute al debitore possono integrare il reato di molestia o disturbo alle persone previsto dall’art. 660 del Codice penale, anche quando lo scopo perseguito, cioè il recupero di una somma effettivamente dovuta, è di per sé lecito. Ciò che rileva è la modalità: numero di chiamate giornaliere, orari (durante i pasti, in orario di lavoro, di sera), reiterazione nel tempo. In alcuni casi giudicati dalla Suprema Corte, anche solo 6-10 telefonate al giorno per due mesi sono state ritenute sufficienti a configurare la “petulanza” richiesta dalla norma.
Non a caso, il codice deontologico di categoria (UNIREC) ha introdotto regole più stringenti per gli operatori del settore, con un tetto ai contatti telefonici settimanali e fasce orarie prestabilite entro cui è consentito chiamare.
Il confine della privacy: cosa non si può fare
Se il fronte penalistico riguarda le modalità di contatto, quello della privacy riguarda invece il contenuto e i destinatari delle comunicazioni. Anche su questo fronte, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto più volte nel corso del 2026 con provvedimenti che meritano attenzione.
Il principio è chiaro e consolidato: le informazioni relative a un debito sono dati personali del debitore, e non possono essere comunicate a terzi estranei al rapporto di credito senza un’idonea base giuridica. Con un provvedimento di marzo 2026, il Garante ha sanzionato una società di recupero crediti che aveva informato moglie, madre e fratelli del debitore dell’esistenza del debito e dell’intenzione di agire giudizialmente anche su beni immobili in comproprietà. Il fatto che i familiari fossero cointestatari di un bene non è stato ritenuto sufficiente a giustificare la comunicazione: in assenza di un legittimo interesse concreto e attuale, la diffusione dell’informazione resta illecita.
Un secondo filone riguarda la responsabilità del creditore “originario” quando affida il recupero a una società esterna. Con due ordinanze ingiuntive di maggio 2026 (rispettivamente da 50.000 e 30.000 euro), il Garante ha chiarito che non basta nominare un responsabile esterno del trattamento: il titolare deve vigilare concretamente, con verifiche periodiche e documentate, su come i dati del debitore vengono effettivamente utilizzati. In caso contrario, le sanzioni colpiscono entrambi i soggetti coinvolti.
Non si tratta di un caso isolato: a metà luglio 2026 il Garante ha reso noto un provvedimento analogo, con le stesse identiche cifre (50.000 e 30.000 euro), relativo a una società responsabile del trattamento che non aveva fornito al titolare un quadro aggiornato dei dati raccolti nel corso dell’incarico, né lo aveva informato del fatto che il debitore aveva chiesto di conoscere la provenienza del numero di telefono utilizzato per contattarlo. Il ripetersi ravvicinato di sanzioni di questo tipo segnala che l’Autorità sta trattando la vigilanza sui fornitori di recupero crediti come un’area di controllo prioritaria, non come un’eccezione.
In sintesi, sono considerate pratiche vietate:
- comunicare l’esistenza o l’importo del debito a familiari, conviventi, colleghi, datori di lavoro o vicini di casa;
- lasciare avvisi visibili (cartoline, biglietti) che rendano nota a terzi la natura “recupero crediti” della visita o del contatto;
- utilizzare dati reperiti autonomamente (ad esempio nuovi numeri di telefono) senza informarne il titolare del credito e senza una base giuridica adeguata;
- proseguire i contatti dopo che il debitore ha contestato formalmente l’esistenza del debito, senza prima verificarne la fondatezza.
Cosa può fare chi si sente vittima di un recupero crediti aggressivo
Chi riceve contatti insistenti, orari inopportuni o comunicazioni che coinvolgono terzi estranei al debito ha diversi strumenti a disposizione:
- Conservare le prove: tabulati delle chiamate, orari, screenshot di messaggi, copie di lettere o cartoline ricevute.
- Presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, gratuito, se si ritiene che i propri dati siano stati trattati in modo illecito.
- Sporgere denuncia-querela per il reato di molestia (art. 660 c.p.) qualora la frequenza e le modalità dei contatti configurino una condotta petulante o vessatoria.
- Rivolgersi a un legale per verificare, oltre alla condotta del recupero crediti, anche la legittimità sostanziale del debito stesso (importo, prescrizione, eventuali anatocismi o tassi non conformi).
In sintesi
Il recupero crediti stragiudiziale è uno strumento legittimo, e per il creditore rappresenta spesso la via più rapida per ottenere quanto dovuto senza affrontare i tempi e i costi di un’azione giudiziaria. Ma la legittimità dello scopo non giustifica qualunque mezzo: la legge, la giurisprudenza penale e le pronunce del Garante privacy disegnano un perimetro preciso, fatto di orari, frequenze e riservatezza, che tutela il debitore da condotte moleste o lesive della propria dignità personale, anche quando il debito alla base è reale.