Inadempimento
L’inadempimento è la mancata esecuzione, totale o parziale, della prestazione dovuta in base a un obbligo contrattuale.
L’inadempimento è disciplinato dagli articoli 1218 e seguenti del Codice Civile italiano.
L’articolo 1218 del Codice Civile stabilisce che il debitore è responsabile dell’inadempimento salvo che provi l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
L’inadempimento può consistere nell’omissione della prestazione, nel ritardo o nell’esecuzione inesatta rispetto a quanto pattuito.
Il creditore può agire per ottenere l’esecuzione forzata della prestazione o il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento.
L’inadempimento è rilevante sia nei contratti a prestazioni corrispettive che nei contratti unilaterali.
Nel contratto a prestazioni corrispettive, l’inadempimento di una parte legittima l’altra a rifiutare la propria prestazione.
In caso di inadempimento grave, la parte non inadempiente può chiedere la risoluzione del contratto.
La gravità dell’inadempimento è valutata in relazione all’interesse dell’altra parte a ricevere la prestazione esatta.
Il risarcimento del danno da inadempimento comprende il danno emergente e il lucro cessante, nei limiti della prevedibilità al momento della conclusione del contratto.
L’onere della prova dell’inadempimento spetta al creditore che agisce per far valere la responsabilità contrattuale.
Il debitore può liberarsi dalla responsabilità dimostrando che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
L’inadempimento può dar luogo a responsabilità contrattuale anche in assenza di dolo o colpa se la prestazione è divenuta impossibile per fatto imputabile al debitore.
In presenza di clausole risolutive espresse, il contratto si risolve automaticamente al verificarsi dell’inadempimento previsto.
L’inadempimento può essere sanato mediante adempimento tardivo, salvo che il ritardo abbia compromesso l’interesse dell’altra parte.
La mora del debitore, se costituita validamente, aggrava la sua posizione rendendolo responsabile anche per il caso fortuito.
Il giudice può concedere al debitore un termine di grazia per adempiere, nei casi previsti dalla legge.
L’inadempimento può riguardare anche obbligazioni di fare o di non fare, oltre a obbligazioni pecuniarie.
Il principio dell’esecuzione in buona fede impone al debitore di adempiere correttamente secondo quanto previsto dal contratto.