- Inadempimento
- L’inadempimento è la mancata esecuzione, totale o parziale, della prestazione dovuta in base a un obbligo contrattuale.
- L’inadempimento è disciplinato dagli articoli 1218 e seguenti del Codice Civile italiano.
- L’articolo 1218 del Codice Civile stabilisce che il debitore è responsabile dell’inadempimento salvo che provi l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
- L’inadempimento può consistere nell’omissione della prestazione, nel ritardo o nell’esecuzione inesatta rispetto a quanto pattuito.
- Il creditore può agire per ottenere l’esecuzione forzata della prestazione o il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento.
- L’inadempimento è rilevante sia nei contratti a prestazioni corrispettive che nei contratti unilaterali.
- Nel contratto a prestazioni corrispettive, l’inadempimento di una parte legittima l’altra a rifiutare la propria prestazione.
- In caso di inadempimento grave, la parte non inadempiente può chiedere la risoluzione del contratto.
- La gravità dell’inadempimento è valutata in relazione all’interesse dell’altra parte a ricevere la prestazione esatta.
- Il risarcimento del danno da inadempimento comprende il danno emergente e il lucro cessante, nei limiti della prevedibilità al momento della conclusione del contratto.
- L’onere della prova dell’inadempimento spetta al creditore che agisce per far valere la responsabilità contrattuale.
- Il debitore può liberarsi dalla responsabilità dimostrando che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
- L’inadempimento può dar luogo a responsabilità contrattuale anche in assenza di dolo o colpa se la prestazione è divenuta impossibile per fatto imputabile al debitore.
- In presenza di clausole risolutive espresse, il contratto si risolve automaticamente al verificarsi dell’inadempimento previsto.
- L’inadempimento può essere sanato mediante adempimento tardivo, salvo che il ritardo abbia compromesso l’interesse dell’altra parte.
- La mora del debitore, se costituita validamente, aggrava la sua posizione rendendolo responsabile anche per il caso fortuito.
- Il giudice può concedere al debitore un termine di grazia per adempiere, nei casi previsti dalla legge.
- L’inadempimento può riguardare anche obbligazioni di fare o di non fare, oltre a obbligazioni pecuniarie.
- Il principio dell’esecuzione in buona fede impone al debitore di adempiere correttamente secondo quanto previsto dal contratto.