Uno dei benefici principali previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) è l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti non pagati.
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono 3:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Concordato minore
- Liquidazione controllata
ESDEBITAZIONE NEL CASO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E DI CONCORDATO MINORE
In questi casi, l’effetto esdebitatorio si consegue con il completamento del piano omologato: una volta eseguiti gli obblighi previsti, i debiti residui inclusi nella procedura vengono meno.
ESDEBITAZIONE NEL CASO DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Per la liquidazione controllata, l’art. 282 CCII prevede che l’esdebitazione operi di diritto, decorsi 3 anni dall’apertura della procedura, oppure al momento della sua chiusura se anteriore. Il beneficio è escluso se il debitore:
- ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- rientra nelle preclusioni dell’art. 280, comma 1, lett. a) (condanne per specifici reati);
- per il consumatore, si trova nella condizione ostativa di cui all’art. 69, comma 1 CCII.
