Testo unico bancario: struttura, vigilanza, trasparenza

Il testo unico bancario è il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994: raccoglie in un corpo unico le leggi in materia bancaria e creditizia, definisce le competenze delle autorità creditizie e disciplina banche, vigilanza, crisi e rapporti con la clientela.

testo unico bancario

In breve

  • Che cos’è: il TUB è il d.lgs. 385/1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
  • Da quando è in vigore: dal , in sostituzione dell’impianto legislativo del 1936.
  • Che tipo di norma è: una legge di principi e di attribuzione di poteri, che assegna alle autorità creditizie il compito di emanare le norme secondarie.
  • Come è organizzato: per titoli, capi e sezioni, dalle autorità creditizie alle banche, alla vigilanza, alle crisi, ai soggetti finanziari e alla trasparenza.
  • Dove si consulta la versione corretta: sul portale della legge vigente in modalità multivigente e nella raccolta in PDF curata dall’autorità di vigilanza.
  • Quando serve verificare la data: sempre prima di citare un articolo, perché il testo consolidato viene aggiornato più volte all’anno.

Che cos’è il testo unico bancario e quando nasce

Il testo unico bancario è la raccolta ordinata delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanata con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ed efficace dal 1° gennaio 1994. La sigla corrente è TUB. L’atto ha riordinato una legislazione stratificata, sostituendo l’impianto risalente alla legge bancaria del 1936 e recependo i principi europei di liberalizzazione e armonizzazione del mercato creditizio.

La funzione del decreto non è quella di un regolamento di dettaglio. Si tratta di una legge di principi e di attribuzione di poteri: fissa le regole fondamentali del settore e definisce le competenze del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), del Ministro dell’economia e delle finanze e della Banca d’Italia. A queste autorità la norma assegna il potere di emanare disposizioni secondarie su aspetti tecnici e di adottare interventi prudenziali. Questa impostazione spiega perché l’applicazione concreta di molti articoli si trovi in delibere del CICR, decreti ministeriali e circolari di vigilanza, non nel testo del decreto.

L’ordinamento finanziario italiano poggia su due raccolte parallele. Alla disciplina bancaria e creditizia corrisponde il d.lgs. 385/1993; alla disciplina di intermediari, mercati ed emittenti corrisponde il decreto legislativo 58/1998, noto come testo unico della finanza (TUF). Ulteriori norme su organizzazione, competenze e operatività delle autorità di vigilanza si trovano negli articoli da 19 a 29 della legge 262/2005, la legge sulla tutela del risparmio. Chi cerca una regola bancaria e non la trova nel decreto del 1993 deve quindi risalire a questa mappa di fonti prima di concludere che la materia non sia regolata.

Struttura del testo unico bancario: titoli, capi e articoli

Il decreto è organizzato in titoli, a loro volta divisi in capi e sezioni, con una progressione che va dalle autorità di controllo ai singoli rapporti con la clientela. Il numero complessivo dei titoli varia nelle sintesi divulgative: alcune ne contano otto, altre nove. La divergenza si risolve sul testo consolidato, perché gli interventi successivi al 1993 hanno inserito capi, sezioni e articoli contrassegnati da bis, ter e quater, modificando rubriche e perimetro dei singoli titoli. Se la citazione riguarda un istituto, si indica la rubrica; se riguarda un obbligo puntuale, si indica il numero dell’articolo nella versione vigente alla data di interesse.

Articolazione del d.lgs. 385/1993 per titoli e contenuti
Titolo Rubrica Contenuto principale
I Autorità creditizie Definizioni, ambito di applicazione, competenze di CICR, Ministro dell’economia e Banca d’Italia (articoli 1-9).
II Banche Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio, autorizzazione, succursali e libera prestazione di servizi, partecipazioni, esponenti aziendali, banche cooperative, operazioni di credito particolari, assegni circolari e decreto ingiuntivo (articoli 10-50).
III Vigilanza Vigilanza sulle banche, succursali di banche di Stato terzo, vigilanza su base consolidata, gruppo bancario, impresa madre intermedia (articoli 51 e seguenti).
IV Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa Piani di risanamento, sostegno finanziario di gruppo, amministrazione straordinaria, provvedimenti straordinari, liquidazione coatta amministrativa (dall’articolo 69-bis).
Successivi Soggetti finanziari, trasparenza, sanzioni, disposizioni finali Intermediari finanziari non bancari, confidi, moneta elettronica e istituti di pagamento; trasparenza delle condizioni contrattuali e tutela del cliente; sanzioni penali e amministrative; disposizioni transitorie, di raccordo e di abrogazione.

Il titolo dedicato alle banche è il più esteso e contiene le sezioni sul credito fondiario e alle opere pubbliche, sul credito agrario e peschereccio e su altre operazioni. Il titolo sulla vigilanza distingue i controlli sul singolo intermediario da quelli sul gruppo. Il titolo sulle crisi separa le misure preventive dalle procedure di uscita dal mercato. Questa gerarchia consente di individuare la sede di una regola anche senza conoscerne il numero: la ricerca parte dalla rubrica del titolo e scende al capo pertinente.

I principi chiave introdotti dal testo unico bancario

Tre principi reggono l’intera disciplina del 1993: de-specializzazione, vigilanza prudenziale e tutela del cliente. Ciascuno segna una discontinuità rispetto all’ordinamento precedente e spiega il funzionamento attuale del mercato creditizio italiano.

De-specializzazione e banca universale
La separazione rigida tra credito a breve termine e credito a medio-lungo termine viene superata. L’intermediario autorizzato può svolgere l’intera gamma delle attività finanziarie, nel rispetto dei requisiti prudenziali. Cade così la corrispondenza obbligata tra tipo di raccolta e tipo di impiego che caratterizzava l’assetto anteriore.
Vigilanza prudenziale per regole
Il controllo non è più autoritativo e discrezionale come nell’impianto del 1936. Si fonda su parametri oggettivi di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e organizzazione interna, verificabili nel tempo e omogenei tra operatori.
Trasparenza e tutela della clientela
Il decreto impone obblighi di chiarezza su tassi, costi e comunicazioni periodiche e pone le basi per la risoluzione alternativa delle controversie in materia bancaria e finanziaria.

A questi si affianca un principio di tecnica normativa: la norma primaria fissa i principi, la normativa secondaria li rende operativi. Il decreto attribuisce il potere regolamentare alle autorità creditizie e rinvia a delibere, regolamenti ministeriali e disposizioni di vigilanza per la parte tecnica. Ne deriva una conseguenza pratica rilevante per chi analizza un obbligo: la lettura del solo articolo non basta quasi mai, perché il contenuto applicativo si trova nella fonte secondaria collegata.

Il quarto elemento è l’origine europea di buona parte della disciplina. L’ordinamento bancario nazionale si fonda in primo luogo sulle regole dell’Unione, attuate con regolamenti direttamente applicabili e con direttive recepite da atti interni. Il decreto del 1993 svolge quindi anche la funzione di raccordo: ospita le norme di attuazione nazionale e mantiene coerente l’impianto interno rispetto alle fonti sovranazionali che regolano requisiti patrimoniali, accesso all’attività e governo societario.

Vigilanza nel testo unico bancario: Banca d’Italia, BCE e fonti europee

La vigilanza bancaria si esercita su due livelli: quello nazionale, disciplinato dal d.lgs. 385/1993, e quello europeo, esercitato dalla Banca centrale europea nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico. Il quadro regolamentare si articola per fonti: internazionali, dell’Unione europea, nazionali primarie e nazionali secondarie.

Sul piano europeo i riferimenti principali sono il Regolamento (UE) n. 575/2013, noto come CRR, e la Direttiva 2013/36/UE, nota come CRD IV. Il regolamento introduce norme prudenziali direttamente applicabili a banche e imprese di investimento su fondi propri, requisiti patrimoniali minimi e informativa al pubblico; nelle materie che disciplina, la competenza regolamentare nazionale resta circoscritta ai margini di discrezionalità previsti dal regolamento stesso. La direttiva, recepita in Italia con il d.lgs. 72/2015, regola condizioni di accesso all’attività bancaria, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi, controllo prudenziale, riserve patrimoniali addizionali e governo societario; in questo ambito lo spazio regolamentare dell’autorità nazionale è più ampio.

Sul piano interno, le fonti secondarie comprendono le delibere del CICR, adottate su proposta dell’autorità di vigilanza, i regolamenti ministeriali e le disposizioni emanate dalla stessa autorità. Gli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione, elaborati dalle autorità di vigilanza europee e adottati dalla Commissione con regolamento, completano il quadro e riducono le differenze applicative tra Stati membri.

Quali sono i tre pilastri dell’Unione bancaria

I tre pilastri sono la vigilanza unica, la risoluzione unica e la garanzia dei depositi. Il primo opera attraverso il Meccanismo di vigilanza unico, che affianca la Banca centrale europea alle autorità nazionali. Il secondo trova attuazione interna nei decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, che recepiscono la Direttiva UE 2014/59 in tema di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il terzo si fonda sul decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, attuativo della Direttiva UE 2014/49 sui sistemi di garanzia dei depositi. A questi si aggiunge, per le controparti centrali, il decreto legislativo n. 224 del 6 dicembre 2023, che attua il Regolamento UE 2021/23 su risanamento e risoluzione.

Organismi internazionali che influenzano le regole bancarie

Il quadro di regole e tecniche di vigilanza viene aggiornato in sede internazionale con obiettivi di stabilità finanziaria, corretto funzionamento dei mercati, riduzione del rischio sistemico e cooperazione tra autorità. Operano in questo campo il Financial Stability Board, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, il Sistema europeo di vigilanza finanziaria e la IOSCO, su impulso del Gruppo dei Venti. Dalla crisi finanziaria del 2007-2008 l’attenzione si concentra sul rafforzamento della regolamentazione e sulla gestione delle crisi delle istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica globale.

Trasparenza delle condizioni contrattuali e tutela del cliente

La parte del decreto dedicata alla trasparenza stabilisce requisiti di pubblicità, forma e contenuto dei contratti bancari, a tutela della clientela e dei consumatori. Gli obblighi riguardano tre momenti distinti: l’informazione prima della stipula, la forma del contratto e le comunicazioni durante il rapporto. La disciplina impone chiarezza sugli indicatori di costo, come il tasso annuo nominale e il tasso annuo effettivo globale, sulle spese e sulle comunicazioni periodiche, e costituisce il presupposto dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie in materia bancaria e finanziaria.

Che cosa prevede l’articolo 119 del testo unico bancario

L’articolo 119 riguarda le comunicazioni periodiche alla clientela: per i rapporti di durata l’intermediario invia con periodicità stabilita un rendiconto e il documento di sintesi delle condizioni applicate, e il cliente ha diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle singole operazioni. La richiesta comporta il rimborso delle spese di produzione, il cui importo si legge nel documento informativo in vigore alla data della richiesta. Poiché la rubrica e il testo dell’articolo hanno subito modifiche, la formulazione esatta va letta nella versione vigente alla data che interessa.

Se il rapporto è ancora aperto: verifica le condizioni applicate

Confronta il documento di sintesi più recente con le condizioni indicate nel contratto e nelle comunicazioni di modifica ricevute. Se emerge una differenza, richiedi all’intermediario la documentazione delle operazioni interessate prima di formulare qualunque contestazione, perché la ricostruzione del rapporto si basa sui rendiconti e non sulla memoria delle condizioni iniziali.

Se vuoi recedere dal contratto: individua prima il tipo di rapporto

Il regime del recesso dipende dalla natura del contratto e dalla durata. Nei rapporti a tempo indeterminato la facoltà di recesso è riconosciuta a entrambe le parti secondo le modalità indicate nel contratto, con i termini di preavviso e i presupposti previsti dalla disciplina di trasparenza. Nei finanziamenti la chiusura anticipata segue invece le regole sull’estinzione anticipata e sugli eventuali oneri collegati. Per stabilire se il recesso possa avvenire senza motivazione o senza preavviso, la verifica va condotta sull’articolo applicabile nella versione vigente e sulle clausole del singolo contratto.

Estinzione anticipata del finanziamento e oneri collegati

L’estinzione anticipata comporta la restituzione del capitale residuo e la riduzione dei costi legati alla durata residua del finanziamento. L’eventuale indennizzo a favore del finanziatore è ammesso solo nei casi e nei limiti percentuali fissati dalla norma applicabile alla categoria di credito interessata. Poiché il limite varia per tipologia contrattuale, l’importo non si ricava da una regola unica: si individua la disposizione pertinente nel testo vigente e si applica la percentuale ivi prevista al capitale restituito in anticipo. Per i mutui fondiari il decreto contiene inoltre una disciplina specifica sulla cancellazione dell’ipoteca all’estinzione, collocata all’articolo 40-bis.

Obblighi di pubblicità delle condizioni economiche

La pubblicità delle condizioni non è un’attività promozionale ma un obbligo informativo: tassi, prezzi e altre condizioni economiche devono essere resi conoscibili prima della conclusione del contratto, nelle forme previste dalla disciplina di trasparenza. I tassi effettivi globali medi rilevati trimestralmente costituiscono un riferimento ulteriore per valutare il costo di un finanziamento rispetto alla categoria di operazioni corrispondente.

Gli articoli del testo unico bancario più consultati

Alcune disposizioni concentrano la maggior parte delle consultazioni, perché definiscono nozioni di base o attribuiscono strumenti operativi agli intermediari. La tabella concettuale che segue indica la collocazione di ciascuna e la funzione che svolge nel sistema.

Articolo 10
Apre il capo dedicato alla nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio. Qualifica come attività bancaria l’esercizio congiunto della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell’erogazione del credito, le attribuisce carattere d’impresa e la riserva alle banche autorizzate. È la disposizione che rende possibile il modello di banca universale, perché consente all’intermediario autorizzato di esercitare anche le altre attività finanziarie ammesse.
Articolo 40-bis
Si colloca nella sezione sul credito fondiario e alle opere pubbliche e riguarda la cancellazione dell’ipoteca a seguito dell’estinzione dell’obbligazione garantita.
Articolo 50
Chiude il capo su assegni circolari e decreto ingiuntivo. Consente all’autorità di vigilanza e alle banche di chiedere il decreto ingiuntivo sulla base dell’estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della banca, che attesta anche l’assenza di contestazioni.
Articolo 114-bis
Appartiene alla parte sui soggetti operanti nel settore finanziario e riguarda l’emissione di moneta elettronica, con la relativa riserva di attività a favore dei soggetti abilitati.
Articolo 119
Rientra nella disciplina della trasparenza e regola le comunicazioni periodiche alla clientela e il diritto di ottenere copia della documentazione delle operazioni.

Disposizioni che riguardano gli enti pubblici

Il credito alle opere pubbliche è trattato nella stessa sezione del credito fondiario, all’interno del capo sulle operazioni di credito particolari. La sezione successiva disciplina il credito agrario e peschereccio. Chi cerca le regole sui finanziamenti a soggetti pubblici parte quindi da queste sezioni e non dalla parte sulla trasparenza, che riguarda i rapporti con la clientela al dettaglio.

Perché molti articoli hanno la numerazione bis, ter o quater

Gli interventi successivi al 1993 hanno inserito disposizioni nuove senza rinumerare l’intero decreto. Ne derivano sequenze come 52-bis, 58-quater, 69-octiesdecies o 77-bis, che appartengono al capo in cui sono collocate e non costituiscono commi dell’articolo precedente. La citazione corretta riporta sempre il suffisso per esteso, perché l’omissione rinvia a una disposizione diversa e vigente.

Dove trovare il testo unico bancario aggiornato

La versione attendibile del decreto si reperisce in due luoghi: il portale della legge vigente, che espone l’atto in modalità multivigente con la data di ultimo aggiornamento, e la raccolta in PDF curata dall’autorità di vigilanza, utile quando serve un documento unico da stampare o archiviare. Le edizioni commentate e i commentari in commercio hanno funzione interpretativa e non sostituiscono il testo ufficiale.

  1. Apri la scheda dell’atto sul portale della legge vigente cercando il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  2. Verifica la data di ultimo aggiornamento dell’atto indicata in testa alla scheda, accanto agli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  3. Seleziona la modalità multivigente e imposta la data nel campo «vigente al», così da ottenere il testo in vigore nel momento che interessa.
  4. Apri il singolo articolo e controlla l’elenco delle versioni, dal testo originario all’ultimo aggiornamento, prima di copiare il contenuto.
  5. Se serve un documento unico, scarica la raccolta in PDF pubblicata dall’autorità di vigilanza e annota la data di aggiornamento riportata nel frontespizio.
  6. Cita l’articolo indicando numero, eventuale suffisso e versione utilizzata, con la data di consultazione.

Se serve il testo vigente a una data passata: usa la modalità multivigente

Nei contenziosi e nelle verifiche di conformità rileva la norma in vigore al momento del fatto, non quella odierna. Imposta la data nel campo dedicato e conserva la stampa della versione selezionata: l’elenco degli aggiornamenti del singolo articolo permette di ricostruire la successione delle modifiche.

Se serve una copia stampabile: scegli la raccolta in PDF

Il file unico è preferibile per la consultazione offline e per la circolazione interna di un documento stabile. La data di aggiornamento riportata nel documento può essere anteriore a quella del portale della legge vigente: prima di citare un articolo modificato di recente, il confronto con la versione consolidata online resta necessario.

Se serve la versione in inglese del testo unico bancario

Sia il portale della legge vigente sia il sito dell’autorità di vigilanza dispongono di una versione in lingua inglese, raggiungibile dal selettore di lingua. Le traduzioni hanno valore informativo: in caso di divergenza tra le due lingue prevale il testo italiano pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Ogni quanto cambia il testo e che cosa significa «aggiornato 2026»

Il decreto non ha scadenza: resta in vigore dal 1° gennaio 1994 e viene modificato da provvedimenti successivi, con più interventi nell’arco di uno stesso anno. Una versione consolidata riporta perciò sempre una data di riferimento; sul portale della legge vigente l’ultimo aggiornamento dell’atto risulta pubblicato il 14 aprile 2026, mentre altre raccolte editoriali possono fermarsi a date anteriori, per esempio al 27 marzo 2024. L’etichetta commerciale «edizione 2026» indica l’anno di pubblicazione del volume, non la garanzia che ogni articolo sia allineato alla versione più recente.

Quanto costa consultare il testo unico bancario

La consultazione delle fonti istituzionali, sia in formato web sia in PDF, è gratuita. Un costo esiste solo per le edizioni cartacee e digitali commentate, che aggiungono note, richiami giurisprudenziali e apparati di raccordo. La scelta dipende dall’uso: per citare una norma è sufficiente la fonte istituzionale, per interpretarla può essere utile un commentario.

Lessico bancario: banca, banco, banchiere e bancario

Attorno alla disciplina creditizia circolano termini che il linguaggio comune usa come sinonimi e che hanno invece portata diversa. Distinguerli evita errori di qualificazione quando si legge una norma o un contratto.

Banca e banco
Sul piano giuridico il termine rilevante è banca: indica l’impresa autorizzata all’esercizio congiunto della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell’erogazione del credito. Banco è una variante storica del nome, sopravvissuta nella denominazione sociale di alcuni istituti e in espressioni descrittive. La scelta tra i due nomi non determina un regime diverso: ciò che conta è l’autorizzazione e l’iscrizione nell’albo, non la parola contenuta nella ragione sociale.
Banchiere e bancario
Banchiere designa chi esercita l’impresa bancaria o ne assume la direzione, con responsabilità di gestione e requisiti richiesti agli esponenti aziendali. Bancario indica il lavoratore dipendente dell’istituto, oppure funziona da aggettivo riferito a contratti, servizi e operazioni. Il primo termine richiama una posizione d’impresa, il secondo un rapporto di lavoro o una qualificazione oggettiva.
Esponente aziendale
È la figura considerata dalla disciplina sui partecipanti al capitale e sugli esponenti aziendali, soggetta a requisiti di idoneità per l’assunzione di cariche negli intermediari.

Per diventare banchiere è necessaria una laurea

Nessuna disposizione del decreto subordina l’accesso alla professione al possesso di un titolo di studio determinato. La norma opera in modo diverso: richiede agli esponenti aziendali requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, definiti dalla normativa secondaria in relazione al ruolo ricoperto e alla dimensione dell’intermediario. Nella pratica selettiva degli istituti la laurea in discipline economiche o giuridiche è il canale ordinario di ingresso, ma si tratta di un criterio aziendale, non di un requisito legale generalizzato.

Qual è lo stipendio medio di un banchiere

La retribuzione non è materia del decreto legislativo 385/1993 e non deriva da un parametro normativo unico. L’importo dipende dall’inquadramento contrattuale applicato dall’istituto, dal livello ricoperto, dalla componente variabile legata ai risultati e, per gli esponenti con funzioni strategiche, dalle politiche di remunerazione approvate dagli organi sociali e soggette ai vincoli prudenziali. Il dato attendibile si ricava dal contratto collettivo applicato e dalle relazioni sulle politiche di remunerazione pubblicate dai singoli intermediari, non da una media generica riferita alla categoria.

Errori frequenti e casi limite nella consultazione del testo unico bancario

Le contestazioni e le analisi di conformità falliscono più spesso per un difetto di metodo che per un’interpretazione sbagliata. Cinque errori ricorrono con regolarità.

Errori ricorrenti nella citazione e nella lettura della disciplina bancaria
Errore Conseguenza Verifica corretta
Citare un articolo senza indicare la versione Si applica una formulazione non in vigore al momento del fatto. Impostare la data nel campo «vigente al» e conservare la stampa della versione usata.
Confondere il testo bancario con quello finanziario Si cerca nel d.lgs. 385/1993 una regola contenuta nel d.lgs. 58/1998. Attribuire la materia: intermediari, mercati ed emittenti al testo unico della finanza, banche e credito al testo unico bancario.
Fermarsi alla norma primaria Manca il contenuto tecnico dell’obbligo, che si trova nella fonte secondaria. Risalire a delibere del CICR, regolamenti ministeriali e disposizioni di vigilanza collegate.
Ignorare la numerazione bis, ter e quater Si cita una disposizione diversa da quella pertinente. Riportare sempre il suffisso e verificare il capo di collocazione.
Usare un PDF scaricato in passato Le modifiche intervenute dopo il download restano invisibili. Controllare la data di aggiornamento in frontespizio e confrontarla con la versione consolidata online.

Caso limite: la disposizione richiamata è stata abrogata

Un rinvio contenuto in un contratto o in un parere può puntare a una norma nel frattempo abrogata o sostituita. In questo caso la ricerca non si chiude con l’assenza del testo: il portale della legge vigente conserva le versioni precedenti dell’articolo, e il confronto tra la versione originaria e gli aggiornamenti successivi consente di individuare la disposizione che ha preso il posto di quella richiamata.

Caso limite: le sintesi indicano un numero di titoli diverso

Quando due riepiloghi attribuiscono materie differenti allo stesso titolo, la divergenza si risolve ignorando il numero romano e cercando la rubrica. L’indice dell’atto consolidato riporta titoli, capi e sezioni con le rispettive denominazioni: la ricerca per rubrica porta alla disposizione corretta anche quando la numerazione riferita da una sintesi non coincide.

Domande frequenti sul testo unico bancario

Che cos’è il TUB

Il TUB è il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e in vigore dal 1° gennaio 1994. Raccoglie le regole su autorità creditizie, banche, vigilanza, crisi, soggetti finanziari e trasparenza dei contratti.

Dove posso trovare il testo unico bancario aggiornato

Sul portale della Banca d’italia( a questo url trovi il pdf) che pubblica l’atto in modalità multivigente con la data di ultimo aggiornamento e l’elenco delle versioni di ogni articolo, e nella raccolta in PDF dell’autorità di vigilanza, indicata quando serve un documento unico da archiviare o stampare.

Cosa stabilisce l’articolo 10 del testo unico bancario

Definisce l’attività bancaria come esercizio congiunto della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell’erogazione del credito, le riconosce carattere d’impresa e la riserva alle banche autorizzate, che possono svolgere anche le altre attività finanziarie ammesse secondo il modello di banca universale.

Quali sono i tre pilastri dell’Unione bancaria

Vigilanza unica, risoluzione unica e garanzia dei depositi. In Italia il secondo pilastro è attuato dai decreti legislativi 180 e 181 del 2015, che recepiscono la Direttiva UE 2014/59; il terzo dal decreto legislativo 30 del 2016, attuativo della Direttiva UE 2014/49.

Qual è la differenza tra banco e banca

Banca è il termine giuridico che indica l’impresa autorizzata alla raccolta del risparmio e all’esercizio del credito. Banco è una variante storica del nome, presente nella denominazione di alcuni istituti. La differenza riguarda il nome commerciale, non il regime normativo applicabile.

Che differenza c’è tra banchiere e bancario

Banchiere indica chi esercita o dirige l’impresa bancaria ed è soggetto ai requisiti previsti per gli esponenti aziendali. Bancario indica il dipendente dell’istituto oppure funziona da aggettivo riferito a contratti, servizi e operazioni della materia creditizia.

Per diventare banchiere è necessaria una laurea

La normativa non impone un titolo di studio specifico: richiede requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza agli esponenti aziendali, graduati dalla normativa secondaria in base al ruolo. La laurea in materie economiche o giuridiche è un criterio di selezione aziendale, non un obbligo di legge.

Qual è lo stipendio medio di un banchiere

La retribuzione non è disciplinata dal decreto del 1993. Dipende dal contratto collettivo applicato, dal livello di inquadramento, dalla componente variabile e, per le funzioni strategiche, dalle politiche di remunerazione approvate dagli organi sociali e sottoposte ai vincoli prudenziali di settore.

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Avv. Cacciola Francesco

Master in diritto bancario 2010 - 2013 Analisi di tutti i rapporti bancari: - conto corrente - mutuo - leasing - finanziamenti - cessioni del quinto finalizzata alla rilevazione della legittima applicazione e/o pattuizione degli interessi. Analisi di tutti i rapporti bancari: - conto corrente - mutuo - leasing - finanziamenti - cessioni del quinto finalizzata alla rilevazione della legittima applicazione e/o pattuizione degli interessi 2006 - 2010 Master "soluzioni delle crisi aziendali" 2014 Analisi e soluzioni delle crisi Trattativa con i creditori nella crisi Istituti giuridici per la soluzione della crisi. Analisi e soluzioni delle crisi Trattativa con i creditori nella crisi Istituti giuridici per la soluzione della crisi Laurea magistrale in giurisprudenza presso Università degli Studi di Napoli 'Parthenope'​

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