Prescrizione dei debiti: termini e atti che interrompono il conteggio

Un debito vecchio non è necessariamente un debito prescritto.

Non basta contare gli anni trascorsi dall’ultimo pagamento. Per stabilire se il creditore possa ancora pretendere la somma bisogna conoscere la natura del debito, individuare il momento dal quale decorre la prescrizione e verificare tutte le comunicazioni intervenute nel tempo.

Una raccomandata, un atto giudiziario, una cartella o persino un comportamento inequivoco del debitore possono interrompere il termine e farlo ripartire da capo.

Vediamo come funziona.

Che cos’è la prescrizione di un debito

La prescrizione è il meccanismo attraverso il quale un diritto non esercitato per il periodo stabilito dalla legge non può più essere fatto valere.

L’articolo 2934 del Codice civile stabilisce, infatti, che ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Questo non significa che, trascorso un certo numero di anni, il debito sparisca materialmente dagli archivi o venga cancellato automaticamente.

La prescrizione deve essere verificata e, quando necessario, fatta valere dal debitore. In base all’articolo 2938 del Codice civile, il giudice non può rilevarla d’ufficio.

Se il debitore riceve una richiesta relativa a un vecchio debito e non eccepisce correttamente la prescrizione, la semplice anzianità della posizione potrebbe quindi non essere sufficiente a proteggerlo.

Da quando inizia il conteggio

Ai sensi dell’articolo 2935 del Codice civile, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Questa data cambia in base al rapporto.

Per una fattura può coincidere con la scadenza del pagamento. Per un finanziamento bisogna verificare il piano contrattuale, le rate insolute e l’eventuale decadenza dal beneficio del termine. Per una cartella esattoriale occorre esaminare la natura del credito e le notifiche successive.

Il primo errore da evitare è quindi calcolare la prescrizione partendo genericamente dalla data in cui è stato sottoscritto il contratto.

Dopo quanti anni si prescrive un debito

Non esiste un termine unico valido per tutti i debiti.

La regola generale prevista dall’articolo 2946 del Codice civile è la prescrizione di dieci anni, quando la legge non stabilisce un termine differente.

Il termine ordinario può riguardare, in linea generale, crediti derivanti da contratti, prestiti e finanziamenti. La decorrenza deve comunque essere verificata sulla base delle scadenze e degli atti intervenuti.

Esistono poi termini più brevi.

Prescrizione di cinque anni

L’articolo 2948 del Codice civile prevede, tra le altre ipotesi, il termine quinquennale per interessi e somme che devono essere pagate periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Anche il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive normalmente in cinque anni, salvo le diverse ipotesi previste dall’articolo 2947.

Le sanzioni amministrative, comprese in linea generale le multe stradali, sono soggette al termine di cinque anni previsto dall’articolo 28 della legge n. 689/1981.

Cartelle esattoriali e debiti fiscali

Per le cartelle esattoriali non esiste una prescrizione unica.

Il termine dipende dalla natura del credito contenuto nella cartella: imposte, contributi previdenziali, tributi locali o sanzioni possono seguire discipline differenti.

La notifica della cartella, inoltre, non trasforma automaticamente ogni termine breve in una prescrizione decennale. L’articolo 2953 del Codice civile opera quando il diritto è stato riconosciuto attraverso una sentenza passata in giudicato o un altro provvedimento giudiziale con analoga efficacia, non per il semplice fatto che sia stata notificata una cartella.

Per questo una posizione con Agenzia delle Entrate-Riscossione deve essere ricostruita esaminando separatamente ogni carico.

Quali atti interrompono la prescrizione

L’interruzione azzera il tempo trascorso. Dopo l’atto interruttivo comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione, salvo gli effetti prodotti dalla pendenza di un giudizio.

Gli articoli 2943, 2944 e 2945 del Codice civile individuano le principali cause di interruzione.

La richiesta formale di pagamento

Una comunicazione può interrompere la prescrizione quando contiene una richiesta chiara, rivolta al debitore e idonea a manifestare la volontà del creditore di ottenere l’adempimento.

Possono avere efficacia interruttiva, se correttamente formulati e comunicati:

  • una diffida o messa in mora;
  • una richiesta formale di pagamento;
  • un’intimazione;
  • la notifica di una cartella;
  • un atto di precetto;
  • un decreto ingiuntivo;
  • un atto di pignoramento;
  • una domanda giudiziale.

Non basta il nome attribuito al documento. È necessario verificare il contenuto, il soggetto che lo ha inviato, la posizione alla quale si riferisce e la prova della ricezione o della regolare notificazione.

Una raccomandata non ritirata

Non ritirare una raccomandata non impedisce necessariamente che produca effetti.

Per gli atti giudiziari e per determinate notifiche può operare il meccanismo della compiuta giacenza. Di conseguenza, un atto correttamente notificato può interrompere la prescrizione anche se il destinatario non lo ha materialmente letto.

Prima di considerare prescritto un debito bisogna quindi verificare anche gli avvisi di giacenza e le notifiche che il debitore ritiene di non aver ricevuto.

La domanda giudiziale

La notifica di una domanda giudiziale interrompe la prescrizione.

In questo caso, l’effetto non consiste soltanto nel far ripartire immediatamente il termine. L’articolo 2945 del Codice civile prevede che la prescrizione non decorra fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il procedimento, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Il riconoscimento del debito

La prescrizione può essere interrotta anche da un comportamento del debitore.

L’articolo 2944 stabilisce che il termine viene interrotto dal riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale può essere fatto valere.

Possono assumere rilievo:

  • la sottoscrizione di un piano di rientro;
  • una dichiarazione scritta con cui si ammette il debito;
  • una richiesta di dilazione;
  • un pagamento parziale;
  • una proposta che riconosca in modo inequivoco l’esistenza della posizione.

Non ogni comunicazione o pagamento produce automaticamente questo effetto. Il comportamento deve essere incompatibile con la volontà di contestare il diritto del creditore e deve manifestare un riconoscimento sufficientemente chiaro.

Per questo è importante verificare la posizione prima di firmare un piano o versare un acconto su un debito molto risalente.

Una telefonata interrompe la prescrizione?

Una semplice telefonata del recupero crediti non interrompe automaticamente la prescrizione.

Il creditore deve poter dimostrare l’esistenza di un atto idoneo, il suo contenuto e la ricezione da parte del debitore.

Allo stesso modo, una conversazione telefonica non equivale necessariamente a un riconoscimento del debito. Bisogna valutare ciò che è stato dichiarato e l’eventuale documentazione della conversazione.

Il semplice fatto di aver ricevuto numerose chiamate non consente quindi di concludere né che la prescrizione sia stata interrotta né che il debito sia sicuramente prescritto.

La cessione del credito fa ripartire il termine?

No. La cessione da una banca a una società specializzata o a un altro soggetto non fa ripartire, da sola, la prescrizione.

Il nuovo titolare subentra nel credito nella situazione in cui si trova.

La prescrizione può essere interrotta se il creditore originario o il cessionario invia successivamente un atto idoneo. Il semplice trasferimento della posizione, invece, non azzera il tempo già trascorso.

Prescrizione e segnalazioni creditizie sono due questioni differenti

La prescrizione del diritto di credito non coincide con la cancellazione dalle banche dati creditizie.

Le informazioni presenti nei Sistemi di informazione creditizia o nella Centrale dei Rischi seguono regole e tempi di conservazione propri.

Di conseguenza:

  • un debito pagato può restare visibile per il periodo consentito;
  • una segnalazione può essere cancellata prima della prescrizione del debito;
  • la prescrizione non comporta automaticamente l’eliminazione immediata di tutte le informazioni;
  • un dato inesatto può essere contestato indipendentemente dalla prescrizione.

Confondere i due piani può portare a contestazioni indirizzate al soggetto sbagliato o fondate su presupposti non corretti.

Prescrizione e decadenza non sono la stessa cosa

La prescrizione riguarda l’inerzia del titolare di un diritto per il periodo stabilito dalla legge.

La decadenza, invece, comporta la perdita della possibilità di esercitare una facoltà quando non viene rispettato uno specifico termine.

Un esempio è il termine per proporre opposizione contro un decreto ingiuntivo. Se il debitore lascia decorrere il termine senza reagire, il provvedimento può diventare definitivo, con conseguenze importanti anche sulla prescrizione.

Per questo, davanti a un atto giudiziario o a una cartella, non bisogna limitarsi a chiedere quanto sia vecchio il debito: è necessario controllare immediatamente anche i termini per contestare l’atto.

Il debito prescritto scompare automaticamente?

No.

La prescrizione deve essere eccepita dal soggetto interessato attraverso lo strumento appropriato. La modalità dipende dall’atto ricevuto e dalla fase in cui si trova la posizione.

Inoltre, l’articolo 2940 del Codice civile stabilisce che chi paga spontaneamente un debito prescritto non può normalmente chiedere la restituzione di quanto versato.

Pagare prima di avere verificato la prescrizione può quindi rendere molto difficile recuperare le somme.

Come verificare se un debito è prescritto

Per effettuare una verifica attendibile bisogna ricostruire l’intera sequenza documentale.

Occorre controllare:

  1. da quale rapporto nasce il debito;
  2. quale termine di prescrizione si applica;
  3. da quale data inizia il conteggio;
  4. quali pagamenti sono stati effettuati;
  5. se sono stati sottoscritti piani di rientro;
  6. quali raccomandate o notifiche sono state ricevute;
  7. se esistono decreti ingiuntivi, sentenze o altri titoli;
  8. se il credito è stato ceduto;
  9. qual è la data dell’ultimo atto interruttivo valido.

Il calcolo non deve partire dall’ultima telefonata ricevuta, ma dall’ultimo atto giuridicamente rilevante e documentabile.

Conclusioni

Dire che “dopo cinque anni i debiti spariscono” è tecnicamente scorretto.

Alcuni crediti si prescrivono in cinque anni, altri in dieci e altri ancora seguono termini differenti. Inoltre, ogni atto interruttivo valido può azzerare il periodo già trascorso e far iniziare un nuovo conteggio.

La prescrizione non si valuta a sensazione e non dipende soltanto dall’età apparente del debito. Servono contratto, scadenze, notifiche, pagamenti e atti giudiziari.

Se ti stanno chiedendo il pagamento di un vecchio debito e vuoi verificare prescrizione, importi e documentazione, contattaci per una consulenza gratuita. Il team di Debito Bancario analizzerà la posizione e gli strumenti concretamente valutabili nel tuo caso.

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Avv. Cacciola Francesco

Master in diritto bancario 2010 - 2013 Analisi di tutti i rapporti bancari: - conto corrente - mutuo - leasing - finanziamenti - cessioni del quinto finalizzata alla rilevazione della legittima applicazione e/o pattuizione degli interessi. Analisi di tutti i rapporti bancari: - conto corrente - mutuo - leasing - finanziamenti - cessioni del quinto finalizzata alla rilevazione della legittima applicazione e/o pattuizione degli interessi 2006 - 2010 Master "soluzioni delle crisi aziendali" 2014 Analisi e soluzioni delle crisi Trattativa con i creditori nella crisi Istituti giuridici per la soluzione della crisi. Analisi e soluzioni delle crisi Trattativa con i creditori nella crisi Istituti giuridici per la soluzione della crisi Laurea magistrale in giurisprudenza presso Università degli Studi di Napoli 'Parthenope'​

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Avv. Francesco Cacciola

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