Pace fiscale: cos’è e come funziona

La pace fiscale è un insieme di misure introdotte con il decreto legge n. 119 del 2018. L’obiettivo è permettere ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale con l’Agenzia delle Entrate e con Equitalia (oggi Agenzia Entrate-Riscossione) attraverso il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni e interessi. Questa definizione agevolata include diverse forme di condono fiscale, come la rottamazione delle cartelle esattoriali e il saldo e stralcio dei debiti. Rientrano nella pace fiscale anche le sanatorie fiscali per le società sportive dilettantistiche e la definizione delle controversie tributarie pendenti.

Le principali misure previste sono: la rottamazione delle cartelle Equitalia (Rottamazione-ter), il saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica, la definizione delle irregolarità formali, la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e dei processi verbali di constatazione. Le condizioni per l’adesione variano in base al tipo di debito, alla data di notifica degli atti fiscali e allo stato del procedimento tributario. Le sanatorie introdotte nel 2018 sono state estese nel 2019 e hanno avuto ulteriori aggiornamenti con le misure di tregua fiscale contenute nella legge di Bilancio 2023. La prossima sezione analizza quali atti rientrano nella definizione agevolata.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento consente di regolarizzare alcuni debiti fiscali versando solo l’imposta, senza sanzioni e interessi. Puoi beneficiare di questa misura se gli atti ti sono stati notificati entro il 24 ottobre 2018 e se alla stessa data non sono ancora stati definiti o impugnati. Sono inclusi inviti al contraddittorio, avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione, atti di recupero crediti indebitamente utilizzati, e accertamenti con adesione non ancora perfezionati.

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della collaborazione volontaria internazionale e quelli già impugnati. L’agevolazione consiste nel pagamento delle sole somme dovute per tributi e contributi, con esclusione totale di sanzioni amministrative, interessi e accessori. Non è ammessa la compensazione. Non puoi presentare istanze incompatibili, come l’adesione o la mediazione, dopo l’adesione alla pace fiscale. La prossima sezione spiega come funziona la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

I processi verbali di constatazione (PVC) possono essere definiti con il pagamento delle sole imposte autoliquidate, se il verbale è stato consegnato entro il 24 ottobre 2018 e non è ancora stato notificato un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio. È obbligatorio definire tutte le violazioni riferite a un singolo periodo d’imposta. Il perfezionamento avviene tramite la presentazione della dichiarazione e il versamento, in unica soluzione o in massimo 20 rate trimestrali.

L’importo dovuto esclude sanzioni e interessi. Le rate successive alla prima sono soggette a interessi legali. La compensazione non è ammessa. È possibile regolarizzare le violazioni relative a imposte dirette, IVA, IRAP, Ivie, Ivafe e contributi previdenziali. L’adesione è vincolata alla scadenza del 31 maggio 2019 per la dichiarazione. Le sezioni successive spiegano le modalità agevolate di definizione per le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Definizione agevolata per società e associazioni sportive dilettantistiche

Le società e associazioni sportive dilettantistiche possono aderire alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento se sono iscritte al Registro CONI e in possesso del riconoscimento ai fini sportivi. L’agevolazione riguarda gli avvisi di accertamento, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione relativi a IRES, IRAP e IVA, notificati entro il 24 ottobre 2018. Il beneficio consiste nel pagamento del 50% delle maggiori imposte dirette (IRES e IRAP), il 100% dell’IVA e uno sconto del 95% su sanzioni e interessi.

L’agevolazione non è applicabile se l’importo per ciascuna imposta diretta supera i 30.000 euro per periodo d’imposta. Gli atti emessi nell’ambito della voluntary disclosure sono esclusi. Le associazioni sportive non possono presentare istanze incompatibili con la definizione, come adesione o scomputo di perdite. Le prossime sezioni illustrano come definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti con l’Agenzia delle Entrate.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie tributarie con l’Agenzia delle Entrate possono essere definite con la pace fiscale se il ricorso di primo grado è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e il processo non si è ancora concluso con sentenza definitiva. Il valore della controversia è costituito dal tributo contestato, senza sanzioni e interessi. L’importo da versare dipende dallo stato del giudizio e dalla soccombenza dell’Agenzia: 90% del valore se il ricorso è pendente in primo grado, 40% se l’Agenzia è risultata soccombente in primo grado, 15% in caso di soccombenza in secondo grado, 5% se l’Agenzia è stata soccombente in tutti i gradi e il giudizio è pendente in Cassazione.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti, rateizzabili fino a un massimo di 20 rate trimestrali. Non è prevista la restituzione delle somme eccedenti eventualmente già versate. Le controversie relative solo a sanzioni possono essere definite versando l’intero importo delle stesse. La sezione seguente chiarisce la definizione delle irregolarità formali secondo il decreto legge n. 119/2018.

Definizione delle irregolarità formali

La definizione agevolata delle irregolarità formali consente di regolarizzare violazioni che non influenzano la base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP. Possono essere sanate le violazioni commesse fino al 24 ottobre 2018, versando 200 euro per ciascun periodo d’imposta interessato. Il pagamento può avvenire in due rate uguali con scadenze il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020, oppure in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni relative alla voluntary disclosure, le attività detenute all’estero e le violazioni già oggetto di atti definitivi al 19 dicembre 2018. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento e la rimozione delle irregolarità. Le istruzioni operative sono contenute nella risoluzione n. 37/2019 dell’Agenzia delle Entrate. L’ultima sezione dell’articolo descrive la rottamazione delle cartelle di pagamento, comprese le modalità e i benefici previsti.