Sovraindebitamento familiare: cos’è e chi può richiederlo insieme

Quando i debiti non riguardano una sola persona ma l’intero nucleo familiare, la legge consente di affrontare la crisi con un’unica procedura condivisa, invece di costringere ogni componente della famiglia ad avviare un percorso separato. È il cosiddetto “sovraindebitamento familiare”, uno strumento che negli ultimi anni ha trovato applicazione crescente nei tribunali italiani e che nel 2026 presenta alcune novità interpretative rilevanti.

Da dove nasce: un percorso normativo in tre tappe

La possibilità per i membri di una stessa famiglia di presentare un’unica domanda per risolvere la propria crisi debitoria non è una novità recentissima, ma il risultato di un percorso normativo che si è consolidato nel tempo:

  1. La prima introduzione (2020): la disciplina del “debito familiare” ha fatto il suo ingresso nell’ordinamento con la Legge di conversione del Decreto Ristori (L. 176/2020), che ha modificato la previgente legge 3/2012 sul sovraindebitamento introducendo l’art. 7-bis, dedicato proprio alle procedure familiari.
  2. Il trasferimento nel Codice della Crisi: con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), la disciplina è confluita nell’art. 66 CCII, mantenendo l’impianto originario ma inserendolo in un sistema organico che unifica tutte le procedure concorsuali, comprese quelle relative ai soggetti non fallibili.
  3. L’affinamento con il Correttivo ter (2024-2025): il D.Lgs. 136/2024, terzo correttivo al Codice della Crisi, è intervenuto anche sull’art. 66, chiarendo un aspetto che aveva generato incertezze applicative — di cui parliamo nel dettaglio più avanti.

Cos’è, in concreto, la procedura familiare

L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore), invece di dover avviare procedimenti separati e scoordinati.

Non si tratta, va precisato, di uno strumento autonomo con regole proprie: è piuttosto un raccordo procedurale, pensato per ragioni di efficienza, che permette di gestire in modo unitario situazioni debitorie che riguardano più persone dello stesso nucleo. La domanda viene affidata a un unico gestore della crisi (OCC), che ricostruisce la posizione di tutti i richiedenti e predispone un progetto di risoluzione condiviso.

Chi rientra nella “famiglia” ai fini della procedura

La platea dei soggetti che possono presentare domanda congiunta è più ampia di quanto si potrebbe immaginare. Secondo il comma 2 dell’art. 66 CCII, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia:

  • i parenti entro il quarto grado
  • gli affini entro il secondo grado
  • le parti dell’unione civile
  • i conviventi di fatto, ai sensi della legge 76/2016 (la cosiddetta “legge Cirinnà”)

Il requisito chiave: convivenza o debito comune (non più cumulativi)

Per accedere alla procedura familiare, la legge richiede che i richiedenti siano conviventi oppure che il sovraindebitamento abbia un’origine comune (ad esempio un mutuo cointestato, un finanziamento richiesto insieme per esigenze familiari, o debiti generati dalla gestione condivisa del nucleo).

Qui si inserisce la novità più significativa portata dal Correttivo ter: prima della modifica, il testo della norma generava incertezza su come si combinassero i due requisiti. Con la riscrittura del comma 1, il legislatore ha chiarito che si tratta di presupposti alternativi e non cumulativi: possono presentare domanda i familiari conviventi oppure i familiari con un indebitamento comune, non necessariamente entrambe le condizioni insieme.

Questa precisazione ha un impatto pratico rilevante: anche coniugi separati o non più conviventi possono accedere alla procedura familiare, purché il debito abbia un’origine condivisa — pensiamo, ad esempio, a una famiglia con figli in cui il vincolo coniugale si è sciolto ma permangono obbligazioni contratte insieme durante il matrimonio.

Le masse restano distinte

Un punto spesso frainteso riguarda la natura della procedura familiare: non si tratta di una fusione dei debiti dei diversi componenti della famiglia in un’unica massa indistinta. Il comma 3 dell’art. 66 CCII è chiaro su questo aspetto: le masse attive e passive di ciascun richiedente rimangono distinte. Ogni componente della famiglia conserva la propria posizione debitoria e patrimoniale individuale; ciò che viene unificato è la gestione procedurale, non la responsabilità economica.

Quando vengono presentate più domande separate da parte di membri della stessa famiglia, inoltre, il giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per assicurarne il coordinamento (comma 4), anche nei casi in cui le richieste non siano state proposte contestualmente.

Un dubbio ormai risolto: la procedura familiare vale anche per la liquidazione controllata

Fino a qualche anno fa, uno degli aspetti più dibattuti in giurisprudenza riguardava proprio l’ambito di applicazione dell’art. 66: se fosse pacifico che la procedura familiare si applicasse alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore, restava infatti discusso se si estendesse anche alla liquidazione controllata.

Alcuni tribunali avevano escluso questa possibilità, ritenendo che la disciplina familiare fosse pensata solo per le procedure negoziali (Tribunale di Lucca, 27 febbraio 2024; Tribunale di Rimini, 21 aprile 2022). Altri, con orientamento opposto, l’avevano invece ammessa (Tribunale di Verona, 6 ottobre 2022; Tribunale di Pesaro, 12 febbraio 2024).

Il contrasto, però, è stato superato direttamente dal legislatore: il Correttivo ter (D.Lgs. 136/2024) ha modificato il testo dell’art. 66, comma 1, inserendo una previsione esplicita che ammette la domanda di apertura della liquidazione controllata anche nell’ambito della procedura familiare. Non si tratta più, quindi, di una questione affidata all’interpretazione dei singoli tribunali, ma di una regola scritta chiaramente nella norma.

Le pronunce del 2026 — come quella del Tribunale di Alessandria (20 gennaio 2026), che ha valorizzato la collocazione sistematica dell’art. 66 tra le disposizioni generali del Codice della Crisi, o l’apertura da parte del Tribunale di Gela (inizio febbraio 2026) di una procedura familiare di liquidazione controllata su ricorso congiunto di due debitori — non affrontano più, dunque, una questione controversa: applicano una regola ormai definita dalla legge, confermando nella prassi quotidiana dei tribunali un principio che il legislatore aveva già chiarito.

Perché conviene, quando è possibile, presentare domanda insieme

I vantaggi pratici della procedura familiare sono concreti:

  • Un solo gestore della crisi segue l’intera situazione familiare, con una visione d’insieme che facilita la ricostruzione delle cause del sovraindebitamento.
  • Coordinamento delle tempistiche, evitando che i procedimenti dei diversi componenti della famiglia procedano in modo scollegato o con esiti contraddittori.
  • Migliore gestione dei beni comuni, come la casa familiare, spesso al centro delle preoccupazioni di chi affronta una crisi da sovraindebitamento.
  • Contenimento dei costi complessivi, grazie alla gestione unitaria della procedura anziché a più procedimenti paralleli.

Conclusioni

Il sovraindebitamento familiare resta uno strumento ancora poco conosciuto rispetto alle procedure individuali, ma la sua utilità pratica è evidente per tutte quelle situazioni in cui la crisi economica non riguarda una sola persona ma l’intero nucleo. Le modifiche introdotte dal Correttivo ter — in particolare il chiarimento sui presupposti alternativi di accesso — hanno ampliato concretamente la platea di chi può beneficiarne, mentre la giurisprudenza più recente sta progressivamente estendendo l’ambito applicativo della norma anche alla liquidazione controllata.

Chi si trova in una situazione di debiti condivisi con il proprio coniuge, convivente o altri familiari farebbe bene a valutare, con l’assistenza di un professionista, se la strada della procedura familiare rappresenti la soluzione più efficiente per uscire dalla crisi in modo coordinato.

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Avv. Cacciola Francesco

Master in diritto bancario 2010 - 2013 Analisi di tutti i rapporti bancari: - conto corrente - mutuo - leasing - finanziamenti - cessioni del quinto finalizzata alla rilevazione della legittima applicazione e/o pattuizione degli interessi. Analisi di tutti i rapporti bancari: - conto corrente - mutuo - leasing - finanziamenti - cessioni del quinto finalizzata alla rilevazione della legittima applicazione e/o pattuizione degli interessi 2006 - 2010 Master "soluzioni delle crisi aziendali" 2014 Analisi e soluzioni delle crisi Trattativa con i creditori nella crisi Istituti giuridici per la soluzione della crisi. Analisi e soluzioni delle crisi Trattativa con i creditori nella crisi Istituti giuridici per la soluzione della crisi Laurea magistrale in giurisprudenza presso Università degli Studi di Napoli 'Parthenope'​

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