Mutuo cointestato tra conviventi non sposati: cosa succede con la separazione

Avete acceso un mutuo insieme, ma non siete sposati. Poi la relazione finisce — e vi accorgete che nessuno vi ha mai spiegato come funziona in questo caso, perché tutto quello che si legge online parla di separazioni e divorzi. La buona notizia è che la banca, su una cosa, non fa differenze. Su tutto il resto, invece, le differenze ci sono, e conviene conoscerle prima di trovarsi nel mezzo di una rottura.

Quello che non cambia: il mutuo resta solidale

Partiamo dal punto fermo. Che siate sposati o conviventi, se avete firmato entrambi il contratto di mutuo vige lo stesso principio: la solidarietà passiva. La banca può chiedere l’intera rata a uno qualsiasi dei due cointestatari, indipendentemente da chi si sia trasferito altrove o da come vi eravate accordati internamente su chi paga cosa. Il fatto di non essere sposati non riduce in alcun modo questa responsabilità: è un obbligo che nasce dal contratto di mutuo, non dallo stato civile.

Questo significa una cosa concreta: se te ne vai di casa ma il mutuo è ancora cointestato a te, la banca può comunque bussare alla tua porta se l’altro smette di pagare la sua parte.

La differenza più importante: non c’è un procedimento obbligatorio

Per i coniugi, la fine della convivenza passa attraverso una procedura formale — separazione, e poi eventualmente divorzio — che produce effetti diretti sulla casa e sul mutuo, fissati in un accordo o in un provvedimento del giudice.

Per i conviventi di fatto non è così: non esiste un procedimento giudiziale obbligatorio per “separarsi”. Potete semplicemente lasciarvi, senza passare da un tribunale. Questo però è un’arma a doppio taglio: se da un lato è più semplice e veloce, dall’altro significa che, se non trovate un accordo tra voi, nessun giudice interverrà automaticamente a stabilire chi resta in casa, chi paga cosa, e come si divide il mutuo — dovrete arrivarci voi, o rivolgervi al tribunale con un’azione specifica.

Assegno di mantenimento vs diritto agli alimenti: una differenza sostanziale

Qui si gioca una delle differenze più concrete. Se siete sposati e vi separate, la parte economicamente più debole può avere diritto a un assegno di mantenimento, calcolato anche tenendo conto del tenore di vita mantenuto durante il matrimonio.

La legge 76 del 2016 (la cosiddetta legge Cirinnà), che ha riconosciuto le convivenze di fatto, non prevede questa stessa tutela per i conviventi. È previsto solo un diritto agli alimenti — una misura più limitata, commisurata al bisogno effettivo e alla durata della convivenza, non al tenore di vita passato. Non è un dettaglio da poco se uno dei due partner ha rinunciato al lavoro o lo ha ridotto per anni durante la relazione.

Se ci sono figli, il criterio è lo stesso: l’interesse del minore

Su un punto, però, la distinzione tra coniugi e conviventi si assottiglia molto: quando ci sono figli minorenni o non autosufficienti, la casa familiare viene di norma assegnata al genitore che vivrà con loro, indipendentemente dalla titolarità dell’immobile e indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati o meno. Il principio guida è sempre l’interesse del minore a non subire ulteriori sconvolgimenti, non lo stato civile dei genitori.

Attenzione però: l’assegnazione della casa ai fini della tutela dei figli non incide sul mutuo. Anche in questo caso, il genitore non assegnatario resta comunque obbligato verso la banca insieme all’altro, per la solidarietà passiva di cui parlavamo all’inizio.

Uno strumento che i conviventi hanno e i coniugi no: il contratto di convivenza

C’è un aspetto in cui i conviventi hanno più margine di manovra rispetto ai coniugi, proprio perché la legge non impone loro un regime patrimoniale di default: possono stipulare un contratto di convivenza, davanti a un notaio o con scrittura privata autenticata da un avvocato, per regolare in anticipo le questioni patrimoniali — comprese le regole su un’eventuale casa e mutuo cointestati. È uno strumento poco conosciuto, ma può evitare molte delle incertezze descritte finora, se sottoscritto prima che la relazione entri in crisi.

Un punto spesso confuso: il diritto di abitazione riguarda la morte, non la rottura

Capita spesso di sentire che “la legge Cirinnà protegge il convivente sulla casa”. È vero, ma va precisato bene: la tutela specifica introdotta dall’articolo 42 della legge riguarda il diritto del convivente superstite di continuare ad abitare nella casa comune in caso di morte del partner proprietario — non in caso di rottura della relazione mentre entrambi sono in vita. Sono due situazioni completamente diverse, e confonderle porta ad aspettative sbagliate.

Le soluzioni pratiche restano le stesse

Per chiudere la posizione sul mutuo, le opzioni concrete non cambiano granché rispetto a una coppia sposata:

  • Vendita dell’immobile, con estinzione del mutuo e divisione dell’eventuale ricavato residuo.
  • Accollo del mutuo da parte di uno dei due, con liberazione dell’altro — ma sempre subordinato al consenso della banca, che dovrà valutare la capacità reddituale di chi resta unico intestatario.
  • Prosecuzione del pagamento congiunto, se i rapporti restano collaborativi — soluzione praticabile ma che richiede fiducia reciproca nel tempo.

In sintesi

Il mutuo, dal punto di vista della banca, non fa differenza tra sposati e conviventi: la solidarietà resta identica. Le differenze vere riguardano tutto ciò che sta intorno — la protezione economica del partner più debole, la necessità o meno di un procedimento formale, la disponibilità di uno strumento come il contratto di convivenza. Conoscerle prima che la relazione entri in crisi permette di arrivare a una separazione con meno sorprese.

Ogni caso è differente, e la combinazione tra titolarità dell’immobile, presenza di figli e situazione reddituale dei due ex partner cambia sensibilmente lo scenario. Prenota la consulenza gratuita al link in bio: analizziamo insieme la tua situazione.

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Avv. Cacciola Francesco

Master in diritto bancario 2010 - 2013 Analisi di tutti i rapporti bancari: - conto corrente - mutuo - leasing - finanziamenti - cessioni del quinto finalizzata alla rilevazione della legittima applicazione e/o pattuizione degli interessi. Analisi di tutti i rapporti bancari: - conto corrente - mutuo - leasing - finanziamenti - cessioni del quinto finalizzata alla rilevazione della legittima applicazione e/o pattuizione degli interessi 2006 - 2010 Master "soluzioni delle crisi aziendali" 2014 Analisi e soluzioni delle crisi Trattativa con i creditori nella crisi Istituti giuridici per la soluzione della crisi. Analisi e soluzioni delle crisi Trattativa con i creditori nella crisi Istituti giuridici per la soluzione della crisi Laurea magistrale in giurisprudenza presso Università degli Studi di Napoli 'Parthenope'​

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