2 requisiti essenziali per accedere alla procedura di sovraindebitamento

La Legge 3/2012 ha introdotto le procedure di sovraindebitamento per i consumatori persone fisiche e le società non fallibili.

Questa legge detta anche ” Legge salva-suicidi” presenta notevoli benefici ed è facilmente attivabile purchè ce ne siano i presupposti.

I 2 requisiti essenziali per accedere alle procedure di sovraindebitamento

Il consumatore per poter beneficiare delle procedure di composizione della crisi deve possedere due requisiti:

1. Requisito soggettivo

Non deve essere assoggettato (né assoggettabile) alle procedure fallimentari.
A tale procedure possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:
– non svolgono attività d’impresa;
– sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;
– sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1 l.fall.;
– sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
– sono imprenditori agricoli;
– sono “start up innovative” indipendentemente dalle loro dimensioni.

2. Requisito oggettivo


Vi deve essere lo stato di “sovraindebitamento” cioè una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
Il concetto di ”sovraindebitamento” prevede:
 

  • l’incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti,  
  • una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile.

Il consumatore è definito come “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Le 4 condizioni di esclusione della procedura

Non possono accedere al queste procedure coloro che sono in queste condizioni:
* essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L.3/2012;
* aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
* aver subito, per cause imputabili al debitore, l’impugnazione e/o la risoluzione dell’accordo e/o la revoca e/o la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore;
* aver presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Meritevolezza e convenienza economica della procedura

Per accedere alle procedure di sovraindebitamento bisogna avere sia i requisiti soggettivi ed oggettivi, sia superare positivamente un giudizio di meritevolezza, rimesso al Giudice, ed uno di convenienza, rimesso, a seconda dei casi, ai creditori oppure all’OCC e al Giudice.

In base al tipo di procedura si seguono principi diversi come indicato di seguito.

Meritevolezza e convenienza economica nell’accordo del debitore

Nell’accordo del debitore è prevista l’allegazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni per permettere al giudice di accertare la presenza di atti in frode ai creditori e disporre così la revoca del “decreto di ammissione alla procedura”.  In questo caso per la valutazione sulla meritevolezza non è previsto nient’altro.

Il giudizio sulla convenienza economica spetta ai creditori che si esprimono con il voto. Non è prevista che vi sia, come nel piano del consumatore, la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria proprio perché sono i creditori che si esprimono con il voto. Quindi è per esempio ammissibile un proposta di accordo che non preveda la cessione dell’intero patrimonio.

Meritevolezza e convenienza economica nel piano del consumatore

Nel Piano del consumatore il giudizio sulla meritevolezza è più rigido dato che è rimesso al giudice e all’occ e i creditori non hanno alcun potere decisionale. Infatti, oltre all’elenco degli atti dispositivi, è prevista la “relazione particolareggiata” dell’OCC che deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

In questo caso già l’OCC deve relazionare sia sulla meritevolezza sia sulla convenienza.  

Il Giudice, per procedere all’omologa, deve valutare:

  • l’esistenza di atti in frode,
  • che il consumatore non si sia sovraindebitato colposamente e che non abbia fatto un ricorso al credito sproporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Per questo motivo, è più semplice che il sovraindebitamento venga accettato in casi quali la perdita del lavoro di uno dei membri della famiglia, una malattia, una separazione, un’invalidità ovvero un fatto sopravvenuto ed imprevedibile che genera una incapacità nel soddisfare in toto le proprie obbligazioni.

Nel piano del consumatore l’Occ si deve esprimere sulla convenienza del piano soprattuto rispetto all’alternativa rappresentata dalla liquidazione del patrimonio.

Ribadiamo che nel piano del consumatore i creditori non hanno alcun potere decisionale sul piano.

Meritevolezza e convenienza economica nella liquidazione del patrimonio

Nella liquidazione del patrimonio è previsto, l’allegazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni e la “relazione particolareggiata” dell’OCC che deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

Nel decreto di apertura della liquidazione è previsto che il giudice verifichi, come condizione preliminare, l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

Anche nella liquidazione del patrimonio è previsto la valutazione del Giudice sulla meritevolezza con l’ausilio della relazione sulle cause e circostanze del sovraindebitamento fatta dall’OCC.