Nell’ipotesi in cui un  creditore non riceva le somme a lui dovute nei modi e nei termini concordati, ha la facoltà di procedere all’avvio di un pignoramento finalizzato all’aggressione delle spettanze del debitore in termini di stipendio o di pensione.

 

Il pignoramento pensione potrà avvenire sia direttamente presso l’Inps (o altro ente previdenziale di riferimento), anche prima che l’importo venga corrisposto al pensionato, sia presso l’istituto di credito presso cui la somma viene mensilmente versata. Il procedimento è lo stesso del pignoramento dello stipendio, con la differenza che, anziché il datore di lavoro qui risponde  l’INPS.

 

Che cos’è un pignoramento?

 

Il pignoramento è l’espropriazione forzata dei beni del debitore, e può essere di diversi tipi: mobiliare, immobiliare e presso terzi, a seconda che l’espropriazione abbia ad oggetto beni mobili, immobili, o beni o crediti del debitore che sono nella materiale disponibilità di terzi.

Nel diritto italiano, si definisce pignoramento l’atto con il quale viene attuata un’ espropriazione forzata.

 

È l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni a esso assoggettati e i frutti di essi, con l’avvertimento che qualsiasi atto sarà invalido (art. 492 c.p.c.) ed è disciplinato dal Libro III del codice di procedura civile italiano (artt. da 491 a 497).

 

Nello specifico del pignoramento pensione si tratta di pignoramento verso terzi, ossia quella forma di recupero del credito attraverso la quale il creditore, tramite ingiunzione legale, può richiedere l’espropriazione forzata di beni che solo in futuro entreranno nella disponibilità del debitore, come  lo stipendio, la pensione o anche il trattamento di fine rapporto (TFR).

 

La nuova Legge 2020 dalla parte del cittadino

Il pignoramento è un tema molto delicato, sia per la situazione in cui verte il debitore, sia per l’intricata matassa legale e burocratica cui ci si ritrova intraprendendo questo tipo di azione legale.

Nel caso di pignoramento pensione il tema diventa ancora più delicato , in quanto si parla di un soggetto debitore in età avanzata, spesso privo di ulteriori fonti di reddito oltre alla pensione stessa con la quale farà fronte a tutte le spese di sostentamento  alla sua persona, incluse quelle mediche. 

 

Ecco perché la Legge interviene in tutela del pensionato, in materia di pignoramento pensione 2020, fissando dei limiti che, con la nuova Legge di Bilancio 2020, sono stati ulteriormente modificati per effetto del D.L.83/2015 “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.”

 

In particolare l’art.13 D.L.27 giugno 2015 n.83 ha introdotto nel codice di procedura civile importanti novità in merito al pignoramento pensione, una su tutte l’introduzione di un nuovo comma all’art.545 c.p.c. :

 

“le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, indennità, che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà. La parte eccedente di tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di Legge.

 

Limite del pignoramento pensione

Dal 1° gennaio 2020, quindi,  il creditore può riscuotere gli importi dovuti dal proprio debitore solo in alcuni casi e con specifiche modalità.

Non  sono pignorabili gli assegni che hanno natura assistenziale :

  • l’assegno sociale;
  • la pensione di invalidità totale;
  • l’indennità di accompagnamento.

Secondo quanto previsto dalla Legge sono pignorabili tutte le pensioni che superano l’importo dell’assegno sociale + il 50% dello stesso importo.

Visto l’aumento dell’assegno sociale dell’Inps del 2020, il pignoramento pensione riguarda gli importi che superano  i 691,11 euro netti, al di sotto del quale la pensione è impignorabile.

Infatti, il minimo di sopravvivenza impignorabile per il 2020 dovrebbe essere pari a  691,11 euro, calcolati sommando l’importo dell’assegno sociale per l’anno 2020 (460,74 euro) con la metà di tale importo (230,37 euro).  Il Legislatore ha stabilito che questa somma sia utile per poter garantire al pensionato un’esistenza dignitosa.

 

 Poniamo che il Sig.Bianchi percepisca una pensione  di 1500 euro netti mensili :

 

  • 1500(pensione) – 691,11(limite di sopravvivenza stabilito) =808,89 euro
  • 808,89(parte eccedente) : 5 = 171,78 (parte pignorabile)

 

Quindi la parte di pignoramento della pensione del  Sig.Bianchi è pari a € 171,78

 

Pignoramento pensione di reversibilità

 

La pensione di reversibilità rientra tra gli i crediti soggetti a pignoramento pensione.

Infatti all’art. 545 c.p.c. vengono indicati i crediti non pignorabili e tra questi non viene citata la pensione di reversibilità.

Viene posto il divieto  per:

 

  • Crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

 

  • Crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

 

Ipotizziamo che Il Sig.Rossi percepisca una pensione e che questa, secondo i limiti previsti dalla legge del pignoramento pensioni, venga pignorata da un suo creditore.

Il Sig.Rossi  viene a mancare e la moglie, in qualità di familiare superstite, diviene titolare della pensione di reversibilità.

La Sig.ra Rossi potrà  rinunciare all’eredità (art. 519 c.c.), affinché non avvenga il pignoramento pensione di reversibilità da parte dei creditori del marito deceduto.

In questo modo la vedova potrà percepire la pensione di reversibilità, eliminando la parte debitoria del marito. La pensione di reversibilità non ha natura successoria ed è, quindi, spettante anche in caso di rinunzia all’eredità (Corte Costituzionale, con Sentenza n° 286/1987).

 

Pignoramento pensione da Equitalia

 

Anche in questo la pensione non potrà mai essere pignorata per intero, dato che la legge sul pignoramento pensione prevede specifici limiti di pignorabilità con riguardo ai crediti esattoriali, variabili in base agli importi della pensione e di altre indennità.

 

Nel caso in cui il vostro creditore sia l’Agenzia delle Entrate, quindi, i limiti di pignoramento pensione sono diversi :

 

  • Pensione inferiore a 2.500 euro, il limite è di un decimo;
  • Pensione superiore a  2.500 euro ma inferiore a  5.000 euro, il limite è di un settimo;
  • Pensione maggiore di 5.000 euro, il limite è un quinto.

 

In caso di pignoramento della pensione, viene notificato l’atto di pignoramento all’ente pensionistico o alla banca/posta che accredita sul conto corrente l’assegno pensionistico.

 

Pignoramento pensione sul conto corrente

Il pignoramento della pensione su coloro che percepiscono cifre superiori ai mille euro avviene obbligatoriamente dopo che l’assegno è stato accreditato sul conto corrente del pensionato; 

l’atto di pignoramento della pensione viene notificato alla banca che ricevuta la notifica provvederà a verificare lo stato del conto corrente del pensionato. In questo caso i limiti cambiano e si parla di decurtazione in base alla pignorabilità nella misura di un triplo dell’assegno sociale, quindi € 1.379,49, nel caso in cui ci fossero somme depositate. 

Quindi, se il saldo del conto corrente è inferiore a 1.000 euro il pensionato non subirà nessuna decurtazione, se invece è superiore a 1.379,49 subirà la decurtazione per il valore in eccedenza. Per le mensilità successive alla notifica di pignoramento, saranno rispettati i limiti di pignoramento  pensione in capo all’Inps.

A seguito diel ricorso di una pensionata vittima di pignoramento pensione sul conto corrente la Cassazione, richiamando l’art. 545 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83/2015, si è così espressa :

 

  • “Alcune somme, tra cui quelle dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.”

 

 

 

  • “Invece, quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma dell’art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge. Sarà parzialmente inefficace il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dalla norma e dalle speciali disposizioni di legge.”

 

Si evince che la riforma, per quanto concerne il pignoramento pensione, ha dato rilievo alla distinzione tra crediti e risparmi, introducendo un diverso limite per le due tipologie, correlate al fatto che il pignoramento pensione  sia successivo all’accredito ovvero contestuale o precedente rispetto ad esso.

 

Il pignoramento della pensione quante volte può avvenire su una persona?

Quante volte, su uno stesso soggetto, si può intervenire con il pignoramento della pensione? Se un pensionato ha già subito il pignoramento pensione da parte di un creditore, la richiesta di un nuovo creditore può essere accolta?

E’ bene distinguere innanzitutto le tre diverse categorie di credito:

 

  • Crediti dovuti per il pagamento delle tasse e contributi (ad esempio cartelle esattoriali, Agenzia entrate, ecc.);

 

  • Crediti dovuti per assegni alimentari (mantenimento dei figli, ex mogli);

 

  • Tutti gli altri crediti (ad esempio dovuti a banche, finanziarie, fornitori, padrone di casa, condominio, ecc.).

 

Nel caso di due creditori appartenenti a categorie diverse tra loro è possibile attuare un pignoramento congiunto, effettuando un doppio pignoramento della pensione che potrebbe anche superare il quinto della pensione stessa purchè, detraendo il minimo vitale, non scenda mai al di sotto della metà.

 

Nel caso di creditori appartenenti ad una stessa categoria, invece, beneficerà del pignoramento pensione solo colui che ha agito per primo nei confronti del debitore.