Una delle tante domande che ci pongono i nostri clienti quando arrivano in studio è: “Può avvenire un pignoramento dello stipendio in presenza di una cessione del quinto?”

Probabilmente hai una cessione del quinto che grava sullo stipendio e ti chiedi se è possibile subire un pignoramento anche in presenza di una trattenuta del V dello stipendio.

La risposta è “sì”, è possibile che un pignoramento avvenga su uno stipendio dove è già grava una cessione del quinto. Seppur possa accadere di vedersi giungere un pignoramento sullo stipendio in concomitanza di una cessione del quinto (perché pignoramento e cessione del quinto possono coesistere) ciò può avvenire solo in certi limiti.

Cos’è il pignoramento dello stipendio?

Se la cessione del quinto è un atto volontario con cui il debitore si impegna ad estinguere il suo debito, diverso è il caso del pignoramento di parte dello stipendio.

Si tratta infatti di una esecuzione forzata notificata tramite titolo esecutivo da un giudice, attraverso la quale si attua, in presenza di debiti insoluti, una espropriazione forzata di una quota dello stipendio.

L’atto in questione viene notificato sia al dipendente debitore che al datore di lavoro.

La materia è regolata dagli articoli 543-546 del Codice di procedura civile.

In particolare, l’art. 545 c.p.c., al comma 5, pone dei limiti in caso di presenza di più pignoramenti per cause diverse.

La legge prevede tre tipologie di crediti:

  • Crediti alimentari: limite pignorabile stabilito dal tribunale;
  • Tributi dovuti allo Stato: limite pignorabile pari ad un quinto dello stipendio;
  • Altri crediti (ad esempio banche e finanziarie): limite pignorabile pari ad un quinto dello stipendio.

Innanzitutto, chiariamo che il pignoramento dello stipendio non è possibile per importi complessivi inferiori ad un triplo dell’assegno sociale.

Il limite complessivo invalicabile, in presenza di debiti con cause diverse, è invece il 50% dello stipendio. Sarebbe questo il caso se il lavoratore fosse debitore ad esempio nei confronti dell’ex coniuge per l’assegno di mantenimento e nei confronti di una finanziaria.

Se i pignoramenti hanno invece la stessa causa si darà luogo all’accodo del secondo pignoramento. Il che vuol dire che il primo creditore pignorerà 1/5 dello stipendio e il secondo creditore si metterà in coda e inizierà ad incassare la trattenuta solo quando si sarà interamente estinto il debito che il lavoratore ha contratto con il primo creditore. Sarebbe questo il caso se il lavoratore fosse ad esempio debitore nei confronti di una banca e di una finanziaria.

Cos’è la cessione del quinto?

Iniziamo col dare una definizione e a spiegare il funzionamento della cessione del quinto.

Il lavoratore può scegliere liberamente di saldare un debito contratto (ad esempio con una finanziaria o con una banca, per l’acquisto di un veicolo o di mobili, o altro) mediante la cessione fino ad un quinto del suo stipendio al creditore.

Ne darà comunicazione al datore di lavoro che verserà la somma pattuita, dunque fino ad un quinto dello stipendio netto del lavoratore, direttamente al creditore.

Si tratta, in pratica, di una delle tante forme esistenti di prestito personale e, come dicevamo in precedenza, presenta dei vantaggi innegabili sia per il creditore che per il debitore.

Per il creditore i rischi sono minimi: il debito viene pagato regolarmente e in via automatica tramite trattenuta sulla busta paga e anche in caso di perdita del posto di lavoro da parte del debitore, la legge prevede per il creditore la possibilità di ricorrere alla polizza appositamente stipulata fin dall’inizio per casi simili. Sarà poi l’assicurazione a rivalersi sul TFR del debitore o su altri suoi introiti.

Da ciò deriva la facilità con cui ciascun lavoratore dipendente può contrarre debiti, o meglio, ottenere prestiti, rispetto ad altre forme di finanziamento che prevedono un sistema di pagamento del debito più rischioso, la cui concessione può essere fortemente compromessa dalla situazione patrimoniale e debitoria pregressa del lavoratore.

Ovviamente, anche un pensionato può usufruire della possibilità di chiedere un prestito impegnandosi ad estinguere il debito tramite cessione di un importo pari al massimo ad un quinto del suo assegno pensionistico mensile.

Come avviene il pignoramento in presenza di cessione del quinto

Ma cosa succede se il lavoratore a cui venga notificato il titolo esecutivo di pignoramento dello stipendio sta già cedendo il quinto?

Abbiamo accennato nel primo paragrafo, che è possibile che pignoramento e cessione del quinto coesistano ma entro certi limiti. Ovvero è pignorabile solo il 50% del totale netto in busta paga, calcolato al netto della quota ceduta col quinto.

In sintesi, se hai uno stipendio di 1500 euro, con la cessione del V la busta paga è decurtata di 300 euro (Un quinto). I creditori di prestiti e debiti pregressi alla cessione del quinto non pagati, potranno al massimo colpire con il pignoramento il 50% decurtato della quota trattenuta dalla cessione, ovvero: 1500 euro (stipendio) : 2 (50% pignorabile) – 20% (cessione del quinto) = 450 euro quota pignorabile, ossia la metà dello stipendio meno la rata della cessione.

L’atto viene notificato al debitore e al datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a rispettare alcuni obblighi di legge, tra cui quello di comunicare al giudice tutti gli importi di cui è debitore nei confronti del suo dipendente, di qualunque natura essi siano e quindi anche l’esistenza di una cessione del quinto.

Se dunque è vero che il pignoramento è possibile anche in presenza di cessione del quinto, è vero pure che esistono dei limiti previsti dalla legge.

Facciamo un esempio pratico.

Andiamo quindi a vedere cosa succede in caso di uno o più pignoramenti successivi alla stipula di una cessione del quinto di 300 euro mensili in busta paga

  1. Il 1° creditore notifica un pignoramento per il mancato pagamento di un prestito a debitore e datore di lavoro.
  2. Il datore di lavoro comunica le posizioni debitorie e i compensi del dipendente al Giudice.
  3. Il giudice valuta compensi, limiti di minimo vitale, e assegnerà al creditore la possibilità di pignorare massimo 300 euro (non tutta la quota pignorabile).
  4. Un secondo creditore notifica a sua volta un pignoramento per il mancato pagamento di un prestito.
  5. Il Giudice stabilirà l’accodo per via della natura identica del debito e stabilirà che una volta estinto il 1° pignoramento potrà subentrare il 2° pignoramento.
  6. Un terzo creditore, stavolta un ex coniuge, notificherà un pignoramento per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento. In questo caso, i crediti hanno cause diverse, per cui potranno coesistere, ma dovrà essere rispettato il limite di 450 euro. L’istituto finanziario continuerà a ricevere 300 euro, mentre l’ex coniuge potrà pignorare la restante somma, ovvero 150 euro, cosicché il limite dei 450 euro non sarà superato.

Si può richiedere la cessione del quinto se è già in atto un pignoramento?

Affrontiamo ora il caso opposto: il pignoramento è già in atto e il lavoratore vuole chiedere un prestito da estinguersi tramite cessione del quinto.

È possibile?

La risposta è sì, ma anche in questo caso ci sono delle condizioni da rispettare.

In questo caso, la cessione del quinto deve limitarsi alla differenza tra i due quinti dello stipendio netto e la quota pignorata.

Riprendiamo l’esempio del signor Rossi che guadagna 2.000 euro netti al mese. Due quinti del suo stipendio corrispondono dunque a 800 euro. La cifra che il signor Rossi può cedere per pagare il nuovo debito è la differenza tra 800 euro (i due quinti) e 400 euro (la cifra pignorata). Risultato: il signor Rossi può cedere al massimo 400 euro: un quinto del suo stipendio.

Cosa succede se il creditore è l’Agenzia delle entrate (ex Equitalia)?

Anche per l’agenzia delle Entrate (ex Equitalia) è possibile procedere a pignoramento.

Per questa valgono però limiti specifici, a prescindere dall’esistenza di una cessione del quinto:

  • 1/10 per stipendi fino ad €.2.500,00
  • 1/7 per stipendi da €.2.500,00 a €.5.000,00
  • 1/5 per stipendi superiori a €.5.000

Specificità riguardanti i pensionati

Un ultimo caso da affrontare nella nostra trattazione è quello in cui il debitore sia un pensionato.

Anche qui, valgono in parte regole specifiche.

Cosa succede se il signor Rossi è un pensionato? In questo caso sussiste il cosiddetto minimo vitale impignorabile.

La legge prevede infatti per chi percepisce una pensione, che non può essere intaccata più di una determinata cifra giudicata necessaria per garantire la sopravvivenza il minimo vitale impignorabile, appunto.

Per stabilire l’ammontare del minimo vitale impignorabile si prende in considerazione l’importo mensile della pensione sociale, aumentato della metà.

Il risultato di questa operazione è la parte di pensione per così dire “intoccabile”.

Pignoramento dello stipendio con cessione del quinto: possibili soluzioni

Spesso i meno esperti consigliano di correre ai ripari facendo una cessione del quinto per evitare il pignoramento dello stipendio. Ma purtroppo questo non ti mette assolutamente al riparo come hai letto nell’articolo.

I creditori oltre al pignoramento dello stipendio possono procedere al pignoramento del tfr.

La cosa più importante quando si iniziano ad avere problemi nel pagare i propri debiti è affrontare subito la situazione e cercare di trovare degli accordi che possono permette di evitare di subire azioni legali. Purtroppo quando si subisce un pignoramento, il debito originario lievita notevolmente e, una volta ottenuto, sarà difficile che il creditore accetti un saldo e stralcio o una rinegoziazione diversa.