Spesso si crede, erroneamente, che per evitare di ricevere la notifica di un atto giudiziario basti rendersi irreperibili, ad esempio togliendo i propri dati dal citofono e dalla cassetta della posta o cambiando indirizzo e comune di residenza, indicandone di fittizi.

Ancora, alcune persone cambiano il comune di residenza senza comunicarlo all’Ufficio Anagrafe di riferimento, venendo così cancellati dai registri per irreperibilità e conseguente mancata iscrizione per emigrazione.

Nonostante tutti i suddetti escamotage, il nostro ordinamento giuridico prevede di poter effettuare la notifica di un atto giudiziario a un soggetto anche se quest’ultimo si è reso irreperibile, a prescindere se lo ha fatto intenzionalmente, per cause di forza maggiore o per colpa.

La notifica a persona irreperibile avviene secondo due diverse modalità, a seconda che l’irreperibilità del soggetto sia relativa o assoluta.

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Irreperibilità relativa: come funziona la notifica?

La condizione di irreperibilità relativa si verifica quando residenza, dimora o domicilio del destinatario della notifica sono noti, ma il soggetto non è fisicamente presente in nessuno di questi luoghi.

Se la consegna della notifica non può avvenire per irreperibilità, incapacità o rifiuto da parte delle persone legittimate per legge a ricevere l’atto, l’ufficiale giudiziario incaricato deve depositare la copia dell’atto presso la sede comunale di riferimento.

L’ufficiale giudiziario successivamente affigge un avviso di deposito in una busta sigillata alla porta dell’abitazione o del posto di lavoro del destinatario, fornendogliene comunicazione a mezzo raccomandata a/r.

Nell’avviso di deposito devono essere necessariamente contenuti i seguenti dati:

  • Nome e cognome della persona che ha richiesto la notificazione;
  • Nome e cognome del destinatario dell’atto;
  • Indicazione della natura dell’atto e dati del giudice che l’ha emanato;
  • Data o termine di comparizione;
  • Data e firma dell’ufficiale giudiziario.

Nella circostanza dell’irreperibilità relativa, l’ufficiale giudiziario deve effettuare dunque i seguenti passaggi:

  • Depositare la copia dell’atto attraverso la consegna al segretario comunale o ad un altro impiegato presso la casa comunale dove deve avvenire la notifica;
  • Affiggere l’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o del posto di lavoro del destinatario;
  • Comunicare al destinatario l’avvenuto deposito attraverso raccomandata a/r.

Degli adempimenti sopra descritti bisogna darsi specificamente atto nella relata di notifica, a pena di nullità.

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Irreperibilità relativa: quando si perfeziona la notifica?

Nella circostanza dell’irreperibilità relativa la notifica si perfeziona nel momento in cui sono stati compiuti tutti e tre gli adempimenti riportati nel paragrafo precedente, tuttavia bisogna distinguere:

  • Per l’ufficiale incaricato di effettuare la notifica, quest’ultima si perfeziona quando l’ufficiale giudiziario ha portato a termine fino all’ultimo degli adempimenti;
  • Per il destinatario, la notifica si perfeziona nel momento in cui riceve la raccomandata informativa o decorsi dieci giorni dalla data della relativa spedizione.

La ricevuta di spedizione della raccomandata contenente la comunicazione della notifica dell’atto deve essere necessariamente allegata alla relata di notifica, pena la nullità della notifica stessa, che è comunque sanabile dalla costituzione del destinatario o dall’eventuale rinnovo della notifica.

Un esempio chiarirà meglio il concetto:

“Il soggetto A notifica al soggetto B una sentenza di primo grado emanata dal tribunale a favore del primo e contro il soggetto B. Nel caso quest’ultimo fosse irreperibile, per il soggetto A la notifica si perfeziona al compimento dell’ultimo degli adempimenti da parte dell’ufficiale giudiziario. Per il soggetto B destinatario della sentenza, invece, il termine per poter fare un eventuale appello decorre dal giorno di ricezione della raccomandata che comunica il deposito dell’atto presso la casa comunale o, ove mancante, decorsi dieci giorni dalla spedizione.”

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irreperibilità relativa e assoluta

Irreperibilità assoluta: come avviene la notifica?

L’irreperibilità assoluta si verifica quando non si conoscono la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario nonostante le adeguate ricerche svolte dal notificante.

L’ufficiale giudiziario perciò deve eseguire la notifica depositando una copia dell’atto presso la casa comunale afferente all’ultima residenza del destinatario; se anche questo dato non dovesse essere noto, la copia dell’atto va depositata presso la casa comunale del luogo di nascita del destinatario.

Nel caso fossero ignoti entrambi i luoghi citati, l’ufficiale giudiziario deve consegnare una copia dell’atto al pubblico ministero.

Perché l’ufficiale possa procedere alla suddetta consegna, devono verificarsi i suddetti presupposti:

  • Vi dev’essere una relazione di notificazione negativa, con la quale l’ufficiale giudiziario afferma, dopo un primo accesso, di non essere riuscito a reperire il destinatario presso l’indirizzo né di averne ricevuto notizie interrogando uno o più vicini di casa;
  • La parte notificante deve dimostrare che, nonostante abbia impiegato la normale diligenza e le informazioni che è riuscita a reperire, non è riuscita a individuare il luogo della nuova residenza, dimora o domicilio del destinatario.

Se dalla relata di notifica non risulta l’impossibilità assoluta di reperire il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, si verifica il caso di ignoranza colpevole; inoltre, la notifica è considerata nulla se nella relata l’ufficiale giudiziario non fa cenno alle indagini effettuate per reperire l’indirizzo del destinatario.

Quando si perfeziona la notifica a persona irreperibile?

Nel caso dell’irreperibilità assoluta, la notifica si considera eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono stati compiuti tutti gli adempimenti descritti in precedenza. Anche in questa circostanza vanno distinte due ipotesi:

  • Per chi effettua la notifica, questa di perfeziona nel momento del deposito della copia dell’atto presso gli uffici dell’ultimo Comune di residenza del destinatario o, se questi non siano noti, presso quelli del Comune di nascita o alla consegna al pubblico ministero;
  • Per il destinatario, la notifica si perfeziona il ventesimo giorno dal compimento di tutti gli adempimenti sopra descritti.

Il destinatario dell’atto dispone di 20 giorni dall’adempimento di tutte le formalità indicate per poter compiere tutti gli atti a lui pertinenti.

Il legislatore, in questo caso, ha operato una netta distinzione tra il momento del perfezionamento e quello dell’efficacia della notificazione: così facendo ha previsto che la notifica si perfeziona per l’istante quando sono stati portati a termine tutti gli adempimenti mentre è efficace, per il destinatario solo una volta decorsi i famosi 20 giorni dalla data della spedizione.

Ricorriamo ancora una volta ad un esempio per facilitare la comprensione:

“Un creditore notifica un decreto ingiuntivo nei confronti del suo debitore: secondo la legge, prima di notificare l’atto di precetto, deve aspettare che siano decorsi i 40 giorni previsti per poter presentare un’eventuale opposizione. Se il debitore risulta irreperibile, prima di poter notificare l’atto di precetto il creditore deve aspettare in tutto 60 giorni, cioè 20 giorni più 40 giorni previsti dal decreto ingiuntivo.”