Sovraindebitamento è il termine giuridico entrato a far parte da qualche anno nel linguaggio del Codice Civile grazie alla Legge 3/2012 ; una Legge a tutela del consumatore per aiutare le famiglie e le piccole imprese ad uscire dalla crisi prodotta da un accumulo di debiti oramai divenuti insostenibili.

Sempre più famiglie, infatti, si trovano a fare i conti con il fine mese e il semplice “tirare la cinghia” spesso non è più  sufficiente ; complice la crisi e gli eventi che, nostro malgrado, avvengono nel corso degli anni, gli impegni assolti in tempi non sospetti sono diventati un macigno squilibrante per l’andamento economico famigliare, e il Governo ha dovuto alla fine fare i conti con questa realtà.

Entrata in vigore a fine 2012,con ultime modifiche nel piano del 2019,la Legge sulla crisi da sovraindebitamento  è una concreta ancora di salvezza per tutti i soggetti che, secondo la Legge italiana, vengono considerati “non fallibili” ; la finalità è di soddisfare contemporaneamente debitore e creditore, fornendo al primo la possibilità di liberarsi dalla morsa opprimente dei debiti riequilibrandoli alle effettive possibilità economiche attuali ed evitare l’esonero a vita da ogni attività economica e fornendo al secondo la possibilità di recuperare una parte del credito vantato.

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.L. 12 gennaio 2019, n. 14) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 / Supplemento Ordinario n. 6.

La nuova disciplina che, tra i cui Istituti si annovera il sovraindebitamento, entrerà in vigore nell’agosto del 2020, ossia decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come prevede il Decreto Legislativo 14/2019 Art. 389. 

Ad oggi, dunque,  trovano ancora applicazione le regole sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, contenute nella legge n. 3 del 2012.

L’Art. 2 lett. c d.lgs. 14/2019 sancisce che :

«lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» 

Il procedimento è pertanto dedicato a sovraindebitati che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • Privati
  • Soggetti che non svolgono attività di impresa: professionisti, artisti e lavoratori autonomi e società professionali ;
  • Imprenditori commerciali “sotto soglia” (cioè non aventi i requisiti richiesti dalla legge per il fallimento) ;
  • Enti privati non commerciali: associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, Onlus, ecc. ;
  • Imprenditori agricoli ;
  • Start up.

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa ne estende l’applicazione, a talune condizioni, ai membri della stessa famiglia ed ai soci illimitatamente responsabili di alcune compagini sociali.

Le motivazioni che possono condurre un consumatore a non poter più far fronte alle scadenze mensili, portandolo in una crisi da sovraindebitamento,  possono essere molteplici :

  • La perdita improvvisa del lavoro ;
  • Riduzione dell’orario lavorativo ;
  • Nuovi esborsi non preventivati all’atto della sottoscrizione di un prestito ;
  • Avvalli o garanzie per conto terzi che non hanno onorato il debito ;
  • Malattie ;
  • Incassi preventivati e in seguito annullati.

La Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è uno strumento atto ad agevolare il consumatore, in quanto non è richiesta l’approvazione dei creditori ai fini  dell’omologazione.

Un altro aspetto interessante di questa procedura riguarda la non esigibilità di tutti i crediti che non possono essere soddisfatti.

La composizione della crisi da sovraindebitamento è una procedura dedicata ai consumatori che, per una serie di difficoltà sopraggiunte nel tempo, si trovano in uno stato debitorio insostenibile che dev’essere persistente e irrisolvibile, non riconducibile, pertanto, ad un momentaneo disagio economico.

Crisi da sovraindebitamento cosa dice la normativa

Il nuovo Codice è finalizzato a riformare in maniera unitaria e più fluida le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quelle concorsuali, come il fallimento o il concordato fallimentare. 

L’abolizione del precedente assetto normativo ha i seguenti obiettivi:

  • Ricondurre ad uno stesso alveo tutte le situazioni di “crisi”;
  • Semplificare la gestione delle procedure fallimentari e di composizione della crisi da sovraindebitamento ;
  • Superare contrasti dottrinali e giurisprudenziali formatisi nel tempo e in virtù di interventi legislativi alle volte non troppo chiari.

I soggetti sovraindebitati non passibili di liquidazione giudiziale possono ricorrere a tre procedure:

  • Piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73), riservato al consumatore (sostituisce il “piano del consumatore”);
  • Concordato minore (artt. 74-83), rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative (sostituisce “l’accordo di composizione della crisi);
  • Liquidazione controllata del debitore (artt. 268-277) rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati (sostituisce la “liquidazione del patrimonio”).

Anche l’Art. 480 c.p.c., dedicato alla forma dell’atto di precetto, prevede l’avvertimento per il debitore della facoltà di porre rimedio al sovraindebitamento ricorrendo all’accordo di composizione della crisi (ora concordato minore) o al piano del consumatore (adesso piano di ristrutturazione dei debiti).

Crisi da sovraindebitamento privati

Tra le novità addotte alla Legge sul sovraindebitamento dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa, si annovera una disciplina innovativa riguardo le procedure famigliari che coinvolgono membri dello stesso nucleo (conviventi o gruppo famigliare) con la quale si concede la possibilità di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento per privati di cui il giudice sarà tenuto ad adottare i provvedimenti idonei per assicurare il coordinamento di procedure collegate nel caso in cui pervengano richieste non contestuali (Art. 66).

Anche nella nuova normativa la nozione di consumatore (privato/persona fisica) è finalizzata ad individuare i soggetti che possono proporre un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli Artt. 67 ss. CCI.

A differenza dell’impostazione data dalla Legge n. 3/2012, dove il consumatore è l’unico soggetto che può accedere, a sua scelta, a tutte e tre le procedure di sovraindebitamento, nel Codice della crisi il consumatore può proporre il piano di ristrutturazione di cui agli Artt. 67 ss. CCI, ma non può fare una proposta di concordato minore, dal quale è espressamente escluso ad opera dell’Art. 74, comma 1, CCI.

I primi benefici della Legge, se omologata dal Giudice, sono immediati :

  • Sospensione di tutte le azioni di recupero intraprese nei confronti del soggetto ;
  • Sospensione di un anno del pagamento delle rate di mutui.

Chi è il gestore della crisi da sovraindebitamento

La procedura relativa alle crisi da sovraindebitamento devono essere formulate e presentate da una figura dedicata denominata O.C.C. (Organismo di Composizione della Crisi).

In merito alla figura dell’O.C.C. il Ministero della Giustizia dispone quanto segue :

“Nelle procedure c.d. paraconcorsuali disciplinate dalla Legge 3/2012, e cioè nell’accordo di composizione, nel piano del consumatore e nella liquidazione del patrimonio del debitore, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento.Gli organismi sono previsti dall’art. 15 della legge a cui da attuazione il decreto ministeriale 202 del 2014 istituendo il registro, disciplinando requisiti e modalità per l’iscrizione, la formazione e la gestione degli iscritti, ed infine, la determinazione dei compensi e dei rimborsi per gli organismi, che sono a carico dei ricorrenti ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 1° d.m. 202/2014).”

Il registro è tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e il direttore generale della giustizia civile ne è il responsabile.

Il Gestore della crisi da sovraindebitamento, come cita l’Art. 11, comma 3 lett. A del DM 202/2014, ha l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza che verrà portata a conoscenza del Tribunale, contestualmente al deposito della proposta elaborata ai sensi della Legge  3/2012

Tale attestazione andrà eseguita per ciascuna pratica che dovrà sostenere.

In particolare, il Gestore della crisi è considerato indipendente quando:

  • Non è legato al debitore e a colore che hanno interesse all’ operazione di composizione o di liquidazione (di cui alla L. 3/2012) da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza ;
  • Possiede i requisiti previsti dall’Art. 2399 del codice civile;

 

  • Non ha prestato, negli ultimi 5 anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Le funzioni del Gestore della crisi, previste dalla Legge 3/2012, sono assai diverse e vengono scandite nei momenti principali della procedura, di seguito esposte

1°Fase : presentazione della proposta.

Si tratta del primo step in cui il Gestore della crisi ha il compito di redigere un’attestazione di fattibilità del piano a seguito della quale dovrà depositare una relazione particolareggiata sviluppata ai sensi della Legge 3/2012 e contenente :

  • Indicazione della cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’ assumere volontariamente tali obbligazioni ;
  • Esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte ;
  • Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni ;
  • Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori ;
  • Giudizio sulla completezza e sull’ attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’ alternativa liquidatoria.

2°Fase – non prevista dal “Piano del consumatore”

Una volta depositata la proposta, il Gestore della crisi da sovraindebitamento  dovrà provvedere entro 3 giorni a presentare la stessa all’agente di riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente.

Ammessa la proposta, il Giudice delegato fisserà i compiti del Gestore della crisi nell’ ambito della indicazioni di cui all’Art. 10 della L. 3/2012 e quest’ultimo informerà i creditori del piano presentato, i quali, entro 10 giorni successivi al ricevimento della relazione, potranno sollevare eventuali contestazioni. 

In assenza di opposizioni da parte dei creditori si considera raggiunto l’accordo e verrà trasmessa al Giudice una relazione definitiva sulla fattibilità del piano.

3° Fase – Omologazione della proposta ai sensi della Legge 3/2012.

Iter crisi da sovraindebitamento e i principali requisiti per aderire al piano

Riassumendo possiamo dire che :

  • Parliamo di crisi da sovraindebitamento quando un soggetto verte in stato perdurante di difficoltà economica, come previsto dall’ Ex art. 6, comma 2, lett. a)che recita : “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” ;
  • Possono appellarsi alla Legge 3/2012 sul sovraindebitamento tutti i cittadini che, secondo la legislazione italiana, non rientrano nella categoria dei soggetti “fallibili” ossia che non possono fare ricorso alla legge fallimentare ;
  • Per appellarsi alla crisi da sovraindebitamento e beneficiare della legge prevista è necessario avvalersi dell’ausilio di un O.C.C. (Organismo di Competenza della Crisi) o di un Professionista abilitato ;
  • L’O.C.C. valuterà la presenza dei requisiti necessari che, se esistenti, permetteranno l’applicazione di uno dei 3 strumenti messi a disposizione dalla Legge, e sono : piano di ristrutturazione dei debiti, concordato minore, liquidazione controllata ;
  • Il piano, così presentato in Tribunale, se omologato dal Giudice, ossia se il Tribunale lo riterrà idoneo, permetterà al cittadino di rifondere quanto dovuto secondo le sue reali possibilità, permettendogli di  tornare a vivere una vita serena e dignitosa all’interno della società, riqualificando il proprio nome e restituendogli l’accesso al credito