La commissione di massimo scoperto o c.m.s., deriva dalla cd. “Provvigione di conto”, ed è il compenso che spetta alla banca per la sola messa a disposizione di una certa somma indipendentemente dall’utilizzo.

Ad. es. Se ho un fido di 20.000 e ne utilizzo 15.000, la cms si dovrebbe applicare sui 5.000 che ho disponibili mentre sui 15.000 si applicano gli interessi corrispettivi.

Invece, le banche hanno sempre calcolato la c.m.s. sulla somma massima utilizzata nel trimestre e per tutti i giorni di utilizzo.

Nell’esempio precedente, la c.m.s. sarebbe stata calcolata su 15.000 euro e non su 5.000.

Se viene calcolata sul massimo scoperto, ha la stessa natura giuridica degli interessi bancari da cui differisce solo per il metodo di calcolo.

Infatti mentre gli interessi si calcolano in base alla quantità e al tempo di utilizzazione delle somme prese in prestito, la c.m.s. si calcola in percentuale sulla somma massima utilizzata nel trimestre.

In questo caso, la c.m.s. è giuridicamente illegittima come ribadito dai tribunali di merito e dalla Corte di Cassazione, perchè priva di ogni ragione pratica ma anche di ogni fondamento giuridico (non esiste una fonte normativa che la ammetta e la riconosca), e rappresenta solo un ulteriore addebito di interessi a favore della banca.

Commissione di massimo scoperto: casi di nullità

Il regime delle nullità delle clausole di C.M.S. è lo stesso delle clausole degli interessi quando viene considerata come interesse aggiuntivo che si somma a quello indicato in contratto.

E quindi la C.M.S. deve:

  • avere la forma scritta,
  • non può essere modificata unilateralmente dalla banca se non in base ad una clausola approvata specificamente dal cliente,
  • non può essere indicata con il rinvio agli usi,
  • non può essere più sfavorevole per il cliente rispetto a quella pubblicizzata,
  • va considerata non solo nel calcolo del TAEG (tasso annuo effettivo globale ) ma anche del TEGM (tasso effettivo globale medio),
  • non può essere capitalizzata se non alle condizioni di cui all’art. 1283 c.c. e a quelle della delibera CICR 9/2/2000 (per le clausole di capitalizzazione della C.S.M. inserite nei contratti stipulati dal 22/4/2000 in poi).
  • Per indeterminatezza o indeterminabilità, perché non solo non si aveva certezza sugli elementi da usare come base di calcolo dell’importo da pagare a titolo di commissione, ma non si aveva neppure un’indicazione precisa sul periodo da prendere in considerazione per effettuare il conteggio è indicata la misura percentuale, ma nulla dice in ordine al criterio di calcolo. In tal caso la clausola è nulla in base ai principi generali codicistici (combinata previsione degli artt. 1418 comma 2 e 1346 c.c.) perché ha un oggetto che manca dei requisiti essenziali della determinatezza o della determinabilità

Commissione di massimo scoperto: evoluzione tra il 2009 ed il 2012

  • Prima del 2009, le clausole che prevedevano la commissione di massimo scoperto sono state ritenute dai giudici illegittime, perchè invalide e quindi colpite da nullità.
  • Dopo il 2009 si è assistito a un tentativo di regolare il fenomeno in modo da difenderne la validità, ma nel 2011 la Legge ha, di fatto, dichiarato espressamente nulla la commissione di massimo scoperto.
  • Nel 2012, il Governo Monti ha introdotto la L. 62/2012 e con la modifica dell’art. 117 TUB, altre 2 commissioni:
  • la commissione disponibilità fondi, (commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi; non può eccedere lo 0,5% dell’affidamento per trimestre)
  • la commissione di istruttoria veloce (espressa in misura fissa in caso di scoperti di conto o extrafido)

Commissione di massimo scoperto: criteri di applicazione

I criteri maggiormente adottati per l’applicazione della cms dalle banche sono i seguenti:

1. Criterio assoluto: la commissione si calcola sul massimo saldo debitore verificato nel trimestre.

2. Criterio misto: la commissione si calcola sul massimo saldo debitore risultante in ogni trimestre solare, o diverso periodo, a condizione che nello stesso periodo, si sia verificato uno scoperto continuativo di durata superiore a 10 giorni consecutivi.

3. Criterio relativo: la commissione si calcola sul massimo saldo debitore verificato durante il trimestre, con durata superiore  a 10 giorni

La commissione di massimo scoperto rientra nel Tag AI fini della rilevazione dell’usura?

La formula per calcolare il teg prevista dalla l. 108/96 è la seguente:

T.E.G. = (interessi + cms + spese) * 36500

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Numero debitori

La commissione di massimo scoperto, quando è calcolata sul massimo scoperto deve essere ricompresa nella formula del TEG. Cassazione Penale (nr. 12028 del 2010)

In genere l’applicazione della cms determina il superamento del tasso soglia di usura.

Ciò avviene perchè gli istituti di credito asseriscono che la CMS non rientrerebbe nel calcolo del TEG trimestrale del conto corrente in virtù delle Istruzioni che detta la Banca d’Italia

La diversa determinazione del TEG, adottata dalla Banca d’Italia è inaccettabile, in quanto in contrasto con gli art. 1 e 2 della legge 108/96.

I criteri da seguire per la determinazione del TEG sono solo ed esclusivamente quelle dettati dall’art. 1 della Legge 108/96.

L’art. 2 della Legge 108/96 prevede che “…..Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC, rileva trimestralmente il TEGM (medio), comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’UIC e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del Dlgs 1° Settembre 1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura…….”

L’art. 1 della Legge 108/96 in maniera chiara ed inequivocabile statuisce che “……per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse…..”

In particolare, concorrono a far parte del costo del denaro:

– gli interessi ultra legali (ossia l’applicazione da parte della banche di interessi superiori a quelli legali),

– l’anatocismo (ossia la capitalizzazione trimestrale degli interessi)

– le valute,

– gli addebiti per la tenuta conto, per i servizi di incasso, per i servizi accessori, per i rinnovo fido,

– le spese di assicurazione,

– la commissione di massimo scoperto,

– tranne imposte e tasse.

In definitiva, anche e soprattutto alla luce di quanto esposto e sancito più volte dalla Corte di Cassazione Penale, è pertanto pacifico e legittimo che la commissione di massimo scoperto debba rientrare a pieno titolo nel calcolo del TEG del conto corrente e, per quanto tale, va sommata alla voce “Interessi” della formula adottata per il calcolo del TEG trimestrale del conto corrente.

Il ruolo della banca d’italia

La Banca d’Italia non ha il compito di fissare il tasso soglia di usura, bensì di rilevare il tasso medio praticato dal mercato attraverso le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura.

Prendere come riferimento le istruzioni della Banca D’Italia per rilevare il tasso soglia è completamente errato.

Inizialmente la Banca d’Italia riteneva di escludere dalla rilevazione la CMS.

Poi con la circolare n. 1166966 del 2/12/2005, ha corretto le proprie “Istruzioni” inserendo anche tale voce di costo come previsto dalla legge.

Non vi è alcuna norma che attribuisca alla Banca d’Italia poteri di intervento né sulle metodologie di calcolo né sulla discriminazione degli elementi da includere o escludere nella determinazione del TEG.

I criteri da prendere in considerazione per il calcolo del Teg sono solo quelli dettati dalla l. 108/96

Ulteriore conferma del fatto che, in alcuni casi, le citate istruzioni contrastano palesemente con la lettera dell’art. 644 comma 4 c.p. e con l’art. 2 comma 1 della legge 108/96, l’esclusione prevista nella rilevazione proposta dalla Banca d’Italia di numerosi elementi di costo: le spese legali e assimilate, gli interessi di mora ed oneri assimilabili, gli addebiti per tenuta conto e per il servizio incassi e per i servizi accessori, le spese per assicurazioni, la commissione di massimo scoperto.

Cosa fare contro la CMS?

Per proteggersi dalla commissione di massimo scoperto, il cliente deve dunque:

proporre reclamo scritto, da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con cui contestare in modo l’invalidità della clausola contrattuale e l’illegittimità dell’addebito.

La banca può non rispondere o non dare una risposta positiva al reclamo presentato dal cliente e continuare così ad addebitare la commissione.

In questo caso il cliente può agire in giudizio nei confronti della banca al fine di ottenere:

– la dichiarazione di nullità della clausola contrattuale che prevede l’applicazione della commissione di massimo scoperto;

– la condanna della banca alla restituzione delle somme ingiustamente pagate a titolo di commissione di massimo scoperto o comunque il ricalcolo degli oneri illegittimamente addebitati con rideterminazione del saldo effettivo.

Se ci si trova in difficoltà ed in particolare:

– Se la banca ti ha revocato l’affidamento e chiesto il piano di rientro, puoi far analizzare tutti i tuoi estratti conto per verificare la presenza di usura, anatocismo e di altre anomalie

Non temere, hai tante possibilità per riuscire a risolvere la tua situazione.

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