Se sei un dipendente, un professionista o hai una piccola azienda ed hai contratto negli anni una grossa mole di debiti che non riesci più a pagare?

Ho una buona notizia per te!!!

La legge 3/2012 ha istituito la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

A cosa serve

Con la legge n. 3/2012, modificata dal decreto legge 179/2012, a sua volta convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, i consumatori e altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari hanno a disposizione una nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria, ovvero di sovraindebitamento.

Per “sovraindebitamento” la legge intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Una definizione piuttosto ampia che include la gran parte dei casi in cui il consumatore deve pagare, ad esempio, rate di finanziamento, mutuo, debiti Equitalia, debiti Agenzia Entrate etc.

Chi ne può usufruire

Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento, ovvero piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere, ecc.

Quali sono i presupposti per non essere soggetti fallibili?

1. aver avuto, nei 3 anni precedenti all’istanza di fallimento (o all’inizio dell’attività se di durata inferiore) un attivo patrimoniale non superiore a 300.000

2. aver realizzato, nei 3 esercizi precedenti all’istanza di fallimento (o all’inizio dell’attività se di durata inferiore) ricavi lordi non superiori a 200.000,00 euro

3. avere debiti non superiori ai 500.000,00 euro

Sovraindebitamento: benefici

1- La sospensione di tutte le azioni esecutive e delle procedure di recupero intraprese nei confronti del soggetto sovraindebitato e divieto di promuoverne altre per i debiti trattati in procedura;
2- la esdebitazione, cioè la liberazione da tutti i debiti residui nei confronti dei creditori non totalmente soddisfatti;

3- la cancellazione del proprio nominativo dalla CRIF e dai sistemi di informazione finanziaria, con la possibilità di accedere nuovamente al credito.

A chi consiglio le procedure di sovraindebitamento

Sovraindebitamento: requisiti per accedere alla procedura

A. Requisiti soggettivi – chi può accedere alla procedura

1. Consumatore
2. Debitore non fallibile
3. Imprenditore agricolo
4. Start up innovativa
5. Imprenditore commerciale sotto soglia:

  • Imprenditore con attivo complessivo annuo non superiore NEL TRIENNIO ad € 100.000
  • Imprenditore con ricavi lordi complessivi NEL TRIENNIO non superiori ad € 200.000
  • Imprenditore con debiti di ammontare non superiore ad € 500.000
  • Imprenditore commerciale sopra-soglia ma con debiti inferiori ad euro 30.000
  • Imprenditore commerciale sopra-soglia
  • Imprenditore cessato da oltre 1 anno
  • Socio illimitatamente responsabile
  • Erede dell’imprenditore defunto
  • Professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi
  • Società professionali ex L. 183/2011
  • Associazioni professionali o studi professionali ass.ti
  • Società semplici per l’esercizio delle attività professionali
  • Enti privati non commerciali:o Associazioniriconosciuteexart.14ess,c.c.;
    o Fondazioniriconosciuteexart.14ess,c.c.;
    o Associazioninonriconosciuteexart.36ess,c.c.;
    o Comitatiexart.39ess,c.c.;
    o OrganizzazionidivolontariatoexL.n.226/1991;
    o AssociazionidipromozionesocialeexL.n.383/2000;
    o Organizzazioninongovernativeexart.28L.n.287/1991eexL.n.383/2000 o AssociazionisportivedilettantisticheexL.n.398/1991;
    o EntiliriciexD.Lgs.n.367/1996;
    o ONLUSexD.Lgs.n.460/1997;
    o CentridiformazioneprofessionaleexL.n.845/1978;
    o IstitutidipatronatoexL.n.152/2001eD.P.R.n.1017/1986.6. Imprenditore sopra soglia

• Imprenditore sopra soglia ma con debiti inferiori ad euro 30.000

B. Requisiti oggettivi

Trovarsi in stato di “sovraindebitamento“.
Un soggetto è sovraindebitato quando vi è un perdurante squilibrio tra OBBLIGAZIONI assunte e PATRIMONIO prontamente liquidabile per farvi fronte e detto squilibrio è tale da comportare:
a. una RILEVANTE difficoltà ad adempiere alle obbligazioni
b. una DEFINITIVA incapacità ad adempiere.

Cause ostative

1- E’ soggetto (assoggettabile) ad altre procedure concorsuali
2- Ha utilizzato, nei 5 anni precedenti, la legge 3/2012
3- Ha subito, per cause a lui imputabili, un provvedimento di annullamento o revoca dell’accordo
4- Ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

a) Il consumatore può accedere alternativamente:

al piano del consumatore:
all’accordo da sovraindebitamento:
alla liquidazione dei beni con possibile “esdebitazione”:

b) Tutti gli altri soggetti diversi dal consumatore (imprenditori sotto-soglia, liberiprofessionisti, enti non commerciali, etc. che hanno debiti contrattinell’esercizio impresa e/o professione o debiti misti) possono accederealternativamente:

all’accordo da sovraindebitamento;
alla liquidazione dei beni con possibile esdebitazione.

Sovraindebitamento: 3 tipi di procedure

Il sovraindebitamento prevede 3 tipi di procedure

1. Accordo di ristrutturazione dei debiti

L’art. 7 della L. n.3/2012 stabilisce che: “il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli Organismi di Composizione della crisi con sede nel circondario del Tribunale competente, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 del codice di procedura civile, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

NON E’ AMMISSIBILE quando il debitore:

– è soggetto a procedure concorsuali

– ne abbia già fatto ricorso nei 5 anni precedenti

– ha subito, per cause a lui imputabili, l’impugnazione, la risoluzione dell’accordo, la revoca e/o la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore

– ha fornito documentazione che non consente di ricostruire la sua situazione economica  e patrimoniale

L’accordo si raggiunge con il consenso dei creditori che vantano il 60% dei crediti.

I debiti per i quali si agisce possono essere sia personali che derivanti da attività di impresa.

2.Piano del consumatore

A tale procedura possono accedere solo le persone fisiche dotate della qualifica di “consumatore”(i debiti debbono essere stati contratti per esigenze personali e non imprenditoriali)

L’art. 7 della L.108/96 prevede che:

il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l’ausilio degli Organismi di composizione della crisi con sede nel circondario del Tribunale competente  un piano contenente le previsioni della prima tipologia.

Non è sottoposto a votazione da parte dei creditori

3.Liquidazione dei beni

Tale procedura prevede la vendita dei beni di cui si è proprietari per far fronte ai propri debiti.

Oltre che su base volontaria del debitore, può essere attivata, su istanza di uno dei creditori, coattivamente dal giudice, nell’ipotesi di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione o nei casi di mancata esecuzione dell’accordo.

Non è sottoposto a votazione da parte dei creditori

In questo caso l’amministrazione dei beni da liquidare viene effettuata da un liquidatore appositamente nominato

I debiti per i quali si agisce possono essere sia personali che derivanti da attività di impresa.

Cosa facciamo

Si è costituito un pool di Professionisti indipendenti, particolarmente esperti nel settore del sovraindebitamento che procederanno ad:

1.  Analizzare la situazione debitoria e patrimoniale;

2. Quantificare le effettive esposizioni in relazione alle garanzie eventualmente prestate (ipoteche,pegni, fidejussioni);

3.  Studiare una strategia vantaggiosa nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge e dalla volontà dell’interessato;

4.  Rappresentare il Cliente nei rapporti e nelle trattative con i creditori;

5.  Redigere una relazione tecnica sullo stato di sovraindebitamento e sulla proposta di soluzione della crisi;

6.  Presentare al Giudice competente un’istanza per la nomina dell’apposito Organismo di Composizione della Crisi che dovrà assistere, per conto del Giudice stesso, il soggetto richiedente fino alla conclusione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, verificando l’idoneità della documentazione prodotta e la fondatezza della proposta formulata;

7. Redigere il Piano del consumatore o il Piano di accordo con i debitori, da sottoporre al Giudice con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi.

E’ infatti possibile pianificare, posticipare, rateizzare, ridurre drasticamente o addirittura ANNULLARE le posizioni debitorie (anche quelle apparentemente meno gestibili, come quelle con il Fisco) avvalendosi di una Procedura Giudiziaria chiara ed efficace.

VI GUIDIAMO PASSO DOPO PASSO VERSO LA SOLUZIONE DEI VOSTRI PROBLEMI

Operiamo in maniera estremamente efficace, trasparente, veloce.

Preanalisi gratuita

Procediamo, innanzi tutto, ad effettuare una preanalisi di fattibilità assolutamente gratuita e che non comporta alcun impegno da parte vostra.
Ciò al fine di verificare se sussistono le condizioni per poter procedere all’esdebitazione.

Rilevata la sussistenza dei requisiti, procediamo a redigere una relazione tecnica.
Quindi, sulla scorta della documentazione fornitaci, redigiamo il Piano.
Con tutti gli elementi in nostro possesso, ci rechiamo in sede Giudiziale, sottoponendo al Giudice il Piano di Accordo con i debitori o il Piano del Consumatore, con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi (OCC) nominato dal Giudice.

In questo modo vi conduciamo verso l’esdebitazione, aiutandovi a riconquistare una posizione sociale ed economica inficiata dallo stato debitorio.

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI scrivici su info@debitobancario.it